Quando l’impresa riesce a rilevare i sintomi della crisi aziendale, può tempestivamente ricorrere a misure ed interventi che spesso risolvono il problema rilanciandone il business.
La gravità della crisi aziendale può essere scandita da quattro momenti successivi:
Il declino si può identificare quando l’impresa perde la sua capacità di produrre reddito e si riduce il valore del capitale economico.
Si tratta di una situazione potenzialmente risanabile con tempestivi ed opportuni interventi idonei a ripristinare la redditività operativa (RO) della gestione caratteristica prima che la situazione degeneri in un collasso che si manifesta quando le sistemiche perdite di redditività alterano anche l’equilibrio finanziario dell’impresa determinando così una situazione di insolvenza. Arrivare al dissesto il passo è breve.
La cause di una crisi aziendale sono spesso la combinazione di una serie di cause interne ed esterne quali (elenco esemplificativo):
Gli indicatori sintomatici dell’esistenza (latente) di uno stato di crisi aziendale non sono tangibili e di chiara individuazione.
A tal fine, però, negli ultimi decenni prassi (soprattutto americana), dottrina o giurisprudenza individuano degli elementi dai quali, singolarmente o nel loro complesso, si può desumere l’esistenza di una situazione di crisi aziendale.
A riguardo, la Commissione paritetica per i principi di revisione (istituita dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei ragionieri) in un documento di “continuità aziendale” ha elencato in maniera non esaustiva alcuni indicatori (soprattutto finanziari e gestionali) i quali, valutati nel complesso, possono presagire una probabile situazione di rischio per la continuità aziendale.
Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha anche realizzato un documento denominato “Informativa e valutazione nella crisi d’impresa” che fornisce gli elementi economico-aziendali qualificanti per valutare la crisi aziendale.
L’obiettivo è definire i confini tra crisi e insolvenza e individuare il presupposto per attivare gli strumenti alternativi al fallimento, precisando che crisi e insolvenza non sono concetti sovrapponibili.
Un’impresa può continuare a operare quando può adempiere alle proprie obbligazioni e agli impegni nel corso della normale attività, quando cioè la liquidità derivante dalla gestione corrente, insieme ai fondi disponibili, è sufficiente a pagare i debiti e a onorare gli impegni in scadenza.
Sono ritenuti indicatori finanziari di crisi aziendale le situazioni di seguito elencate:
Alcuni fatti o eventi relativi alla gestione dell’impresa sono considerati sintomi di difficoltà e di un suo possibile indebolimento. Si possono elencare i più significativi:
Un gruppo residuale di indicatori si riferisce ad aspetti caratterizzanti il contesto in cui opera l’impresa:
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) nel suo documento “informativa e valutazione nella crisi d’impresa” chiarisce anche gli elementi idonei ad individuare e accertare la crisi aziendale.
Si tratta di dati e documenti che, nelle società di capitali, sono di competenza del revisore legale (se istituito) e subordinatamente del collegio sindacale.
Le regole a cui fare riferimento sono le seguenti:
A tali documenti si devono affiancare informazioni di natura qualitativa (ad esempio: perdita di amministratori o dirigenti chiave, di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione e di concessioni), dati quantitativi e l’analisi storica dei risultati con un esame dei piani di azione futuri e dei relativi flussi finanziari ed economici previsionali.
La situazione di crisi, normalmente, deve essere rilevata all’interno dell’impresa, da parte dell’imprenditore individuale o, nelle società e negli altri enti, da parte dell’organo amministrativo o degli organi di controllo.
Quando però la situazione di tensione o difficoltà economica si manifesta all’esterno, gli stessi interlocutori dell’impresa possono attivarsi sollecitando l’adozione di misure di risanamento. Questa funzione di stimolo può provenire dai creditori, dalle banche, dai fornitori (che ad esempio colgono difficoltà nel rispetto dei termini di pagamento) o dai lavoratori che vedono ridotto il loro impegno lavorativo.
La soluzione, di solito, consiste in un complesso di accordi di risanamento stragiudiziali.
I metodi a cui le imprese ricorrono per individuare possibili situazioni di crisi solitamente consistono nell’osservazione e analisi delle voci di bilancio e il ricorso a strumenti avanzati di contabilità analitica, quali i sistemi e i metodi di budgeting, reportistic, modelli di previsione delle insolvenze nonché a modelli organizzativi premianti e di leadership.
E’ bene anche ricordare, come si dirà in seguito, la previsione della sanzione penale per il caso in cui l’imprenditore, ritardando il proprio fallimento, abbia aggravato lo stato di insolvenza (art. 217 c. 1 n. 4 Legge Fallimentare).
L’insolvenza si può definire come una situazione di impotenza, funzionale e non transitoria, che impedisce all’impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all’attività commerciale (Cass. SU 11 febbraio 2003 n. 1997).
Ciò che distingue la crisi dall’insolvenza è che nell’impresa in crisi è pianificabile il superamento di tale stato. Difficilmente, invece, nell’impresa insolvente si può ripristinare l’equilibrio finanziario, posto che il costo del risanamento potrebbe superare il valore che l’azienda ha per il proprietario o per i creditori.
Spesso la crisi aziendale ha come concause il comportamento degli organi societari di gestione e controllo, altre volte, durante una crisi, tali organi commettono illeciti nel tentativo di favorire qualche soggetto oppure per incapacità e negligenza.
Le conseguenze di tali azioni e il relativo profilo processuale, normalmente, emergono dopo il fallimento che segue alla crisi. Perciò, proprio nel momento della crisi conclamata che si pongono in essere i comportamenti che danno origine a responsabilità.
L’imprenditore fallito e i membri dell’organo di gestione della società fallita possono incorrere in responsabilità penale per i reati fallimentari e rispondere dei loro reati tipici.
I principali reati contestabili agli amministratori sono:
a) false comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis, 2621 ter e 2622 cod. civ.);
b) falso in prospetto (art. 173 bis TUF);
c) impedito controllo in danno ai soci (art. 2625 c. 2 e 3 cod. civ.);
d) indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
e) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
f) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
g) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
h) omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.);
i) formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
l) illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.);
m) aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.);
n) ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.);
o) infedeltà patrimoniale (art. 2634 cod. civ.);
p) corruzione tra privati e istigazione alla corruzione (artt. 2635 e 2635 bis cod. civ.);
q) rivelazione di segreto professionale (art. 622 c. 2 cod. pen.);
r) mendacio bancario (art. 137 c. 1 TUB);
s) abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e manipolazione del mercato (market abuse) (artt. da 180 a 187 quaterdecies TUF).
Nei casi compresi tra a) e n) è prevista anche una sanzione amministrativa per la società fatte salve le eccezioni in presenza di modelli sulla prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. nr. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica).
Se la commissione dei reati indicati alla lettera a), d), e) f) g), h), i) e o) da parte degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite ha cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società, è prevista la responsabilità degli autori per il reato di bancarotta fraudolenta impropria.
È stato istituito presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi.
Il registro è accessibile dalla Banca d’Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva (art. 3 c. 1 D.L. nr. 59/2016 conv. in Legge nr. 119/2016).
Tuttavia, ad oggi, non sono ancora stati adottati i provvedimenti (decreto dirigenziale del ministero della Giustizia e convenzione tra tale ministero, quello dell’Economia e delle Finanze e Banca d’Italia) che avrebbero dovuto fornire informazioni specifiche, identificare i documenti consultabili e disciplinare i compiti riguardo alla realizzazione, al funzionamento e al monitoraggio del registro.
Nel registro sono pubblicati le informazioni e i documenti relativi (art. 3 c. 2 D.L. 59/2016):
Con l’approvazione della Legge-delega nr. 155 del 19 ottobre 2017, il governo dovrà attuare la riforma contenuta nella legge stessa.
In particolare, la Legge nr. 155/2017 fornisce al governo i principi da rispettare nell’attuare la riforma delle discipline della crisi aziendale e dell’insolvenza, oltre a intervenire su istituti concorsuali già noti quali il concordato preventivo, l’esdebitazione, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento e la procedura di sovraindebitamento ha introdotto un nuovo istituto quale lo stato di crisi e la procedura per farlo emergere tempestivamente.
L’art. 4 Legge-delega nr. 155/2017, oltre a prevedere l’istituzione dell’Organismo – presso la Camera di Commercio – che assista il debitore durante la procedura di allerta, disciplina:
Una novità di particolare rilievo introdotto con la Legge Delega è l’obbligo previsto in capo agli organi di controllo societario e a coloro che eseguono la revisione contabile di dare immediato avviso all’organo amministrativo dei fondati indizi che fanno supporre lo stato di crisi dell’azienda.
Ulteriore aspetto di novità è che tale obbligo è previsto anche per i creditori qualificati della società debitrice quali Agenzia delle Entrate, enti previdenziali e agenti della riscossione delle imposte.
Le sanzioni per i soggetti che non adempiono al suddetto obbligo sono:
Da oltre 10 anni ci occupiamo di sistemi di Pianificazione & Controllo e di procedure personalizzate di previsione delle crisi d’impresa.
Abbiamo realizzato un complesso ed infallibile sistema di rilevazione ed analisi dei dati aziendali, dell’organigramma, di performances, dei trends di mercato, ecc. che ci consentono di giungere ad un’analisi efficace dello stato di salute dell’impresa e delle sue effettive potenzialità.
In molti casi, siamo riusciti ad individuare in largo anticipo gli aspetti fragili dell’impresa ed a proporre un adeguato pacchetto di interventi urgenti per scongiurare l’insolvenza.
Purtroppo, abbiamo assistito a casi in cui la proprietà dell’azienda ha deciso di seguire soluzioni diverse da quelle da noi studiate e suggerite.
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