Categorie: Crisi e Debiti

La banca deve esibire tutti gli estratti bancari

La banca che ricorre per la condanna del cliente al pagamento del saldo negativo evidenziato nell’ultimo estratto-conto bancario ha l’onere di provare la formazione di tale debito sin dall’apertura del rapporto di conto-corrente.

E’ questa la massima espressa dalla Corte di Cassazione con sentenza nr. 1584 depositata il 20 gennaio 2017.

 

In breve, in appello la banca ha ottenuto la condanna degli eredi al pagamento del saldo a debito del conto-corrente del titolare.

Gli stessi eredi si sono così opposti facendo ricorso alla Suprema cCorte denunciando, tra gli altri motivi, la mancata prova del rendiconto periodico delle operazioni che hanno alimentato il risultato finale di conto-corrente.

E perciò, hanno accusato la mancanza della prova principale della formazione del debito per il quale sono stati condannati nel giudizio di appello.

 

Sicché, la Corte di Cassazione, ribadendo alcune precedenti posizioni in merito, ha affermato che la prova del credito rivendicato deve essere formata sin dall’inizio del rapporto di conto-corrente.

E a nulla valgono le doglianze della banca nel ritenere che l’obbligo di conservazione è limitato ai 10 anni così come dispone il co. 1 art. 2220 cod. civ. ” Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.

Gli Ermellini precisano, infatti, che tale termine decennale è previsto quale obbligo contabile di conservazione e non va confuso con l’onere della prova per cui si rivendita il diritto di credito.

Tant’è che l’art. 2697 cod. civ. così recita: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.”

 

Cosa accade se la banca non esibisce tutti gli estratti-conto?

Allorquando la banca, nella sua veste di attrice per l’accertamento del credito in danno del cliente debitore, non abbia prodotto tutti gli estratti conto giustificativi della sua pretesa dall’inizio del rapporto, non resta che applicare il c.d. principio del “saldo zero”, e cioè ricalcolare il rapporto partendo non dal saldo negativo debitore del primo estratto conto disponibile, ma dal saldo zero (cioè riportando a zero il saldo creditorio della banca), essendo la banca venuta meno all’onere di provare un saldo iniziale diverso dallo zero (Cass. sen. 23974/2010).

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