legge fallimentare
Dalla legge fallimentare al codice della crisi è un passo importante per comprendere le effettive modifiche normative introdotte dal nuovo codice sulla crisi d’impresa.
La legge fallimentare normava lo stato d’insolvenza, quale manifestazione che decretava il fallimento dell’imprenditore: “L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Il codice sulla crisi è una norma non punitiva ma anticipatoria: il suo obiettivo non è escludere l’imprenditore dal mercato ma aiutarlo a superare lo stato di “crisi”, ossia lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (novellato art. 2086 cod. civ.). Il malessere della crisi ha come epilogo estremo l’insolvenza, ovvero lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che si manifesta in concreti inadempimenti.
Legge fallimentare: Il tenore accusatorio della legge fallimentare è insito anche nel soggetto deputato ad avviare l’iter per la dichiarazione di fallimento. Si ricorderà che “Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero“.
Il codice della crisi ha, invece, l’obiettivo di anticipare lo stato di profonda irreversibilità, per questo la domanda di accesso a una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza è proposta, com’è naturale che sia, con ricorso del debitore. Rispetto al passato, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso anche (e forse soprattutto) degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.
Legge fallimentare ed il codice della crisi hanno un elemento di comunanza negli obblighi posti all’imprenditore. Il quale, sia nella prima che nella seconda circostanza, deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.
Devono essere depositate dall’imprenditore, anche in formato digitale:
Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel biennio anteriore all’avvio procedurale.
(articolo a cura di Pasquale Stefanizzi)
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