In una recente sentenza riguardante l’istituto della revocatoria fallimentare, il Tribunale di Bari ha stabilito che “nell’ambito di un fallimento, sono revocati, a meno che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso“.
In particolare, la vicenda riguarda una società che, immediatamente prima del fallimento, aveva provveduto alla vendita degli immobili ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto al reale valore di mercato.
La curatela del fallimento, dunque, chiedeva che tale vendita venisse dichiarata inefficace nei suoi confronti.
Ai sensi dell’art. 66 Legge Fallimentare: “Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
L’azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.”
Dunque, il presupposto su cui questa si fonda è che tutti gli atti, compiuti dal fallito durante il periodo nel quale si trovava in stato di insolvenza, siano dannosi per i creditori.
Di conseguenza, l’obiettivo principale di tale azione consiste nel reintegrare il
patrimonio dell’imprenditore fallito. Ma, in che modo?
Semplicemente, si rendono inefficaci tutti gli atti che questi ha compiuto in pregiudizio ai creditori.
Perciò, rendendo inefficaci gli atti compiuti, questi non si annullano, ma si recupera il bene oggetto dell’atto revocato riportandolo nel patrimonio del fallito, permettendo quindi, che i creditori possano soddisfarsi sui beni recuperati.
Da ciò è facile comprendere il carattere restitutorio della revocatoria fallimentare.
Nel caso di specie, la sentenza sottolinea la perfetta configurazione dei presupposti per l’operatività della revocatoria, essendo il prezzo di vendita dell’immobile inferiore di oltre un quarto rispetto al valore di mercato.
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