Buongiorno, sono amministratore unico di una SRL semplificata e vorrei capire come calcolare l’accantonamento utili alla riserva legale obbligatoria e sino a quale limite della medesima. Grazie.
La riserva legale è un accantonamento di utili che la legge impone quale garanzia primaria di solvibilità delle società di capitali. Naturalmente, si accantona una percentuale di utili di esercizio e non si riduce – della stessa percentuale – in caso di perdite le quali sono, pertanto, ininfluenti a tal fine.
In particolare, l’art. 2430 del cod. civ. recita: “Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.”
Tale disposizione è applicabile alle società a responsabilità limitata (SRL) costituite nella forma ordinaria. Pertanto, laddove siano stati prodotti utili d’esercizio, è necessario accantonare una loro quota indisponibile alle seguenti condizioni:
Dunque, dal tenore letterale della norma, esiste solo un limite minimo di maturazione della riserva legale; mentre nulla è disposto rispetto ad un limite massimo sicché lo statuto (o l’assemblea che approva il bilancio) può stabilire di superare i suddetti limiti di accantonamento.
E’ bene ricordare che la riserva legale è indisponibile in quanto non può essere distribuita ai soci ma solo impiegata alla copertura di perdite ma solo dopo aver colmato le altre riserve disponibili. Inoltre, nel caso fosse utilizzata, essa deve essere prontamente reintegrata.
Tuttavia, molti autorevoli cultori del diritto ritengono ammissibile l’utilizzo della riserva legale anche in occasione dell’aumento del capitale sociale: si tratta, in sostanza, di un’operazione di capitalizzazione che soddisfa ancor più la funzione di garanzia della riserva medesima.
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Per ciò che riguarda invece le Società a Responsabilità limitata Semplificata (SRLS), il legislatore è intervenuto con l’art. 2463 del cod. civ. il quale così recita all’ultimo comma: “La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.”
Pertanto, in caso di SRL Semplificata, l’accantonamento degli utili a riserva legale deve essere fatto alle seguenti condizioni:
Raggiunto il livello del capitale minimo delle SRL ordinarie, la riserva legale continua ad essere alimentata a norma dell’art. 2430 cod. civ., ossia:
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Infine, è bene ricordare che l’omessa previsione dell’accantonamento alla riserva legale rende nulla la delibera di approvazione del bilancio; mentre, a norma dell’art. 2627 cod. civ., l’amministratore è punito con la reclusione fino ad un anno qualora dovesse ripartire utili destinati a riserva legale.
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