L’articolo 121 del Decreto Rilancio poi convertito in Legge, prevede che coloro i quali eseguiranno sul proprio edificio degli interventi dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (in alcuni casi fino a dicembre 2022), che danno diritto al SUPERBONUS 110%, e vorranno poi esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, dovranno farsi rilasciare dai soggetti abilitati, il cosiddetto visto di conformità. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Secondo il decreto rilancio convertito in legge 77/2020 comma 11 : “…ai fini dell’opzione per la cessione per lo sconto di cui l’art 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui nel presente articolo…”
Il legislatore richiede quindi il rilascio di questo visto di conformità (ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241), che può essere rilasciato solo dai soggetti abilitati, tra gli altri commercialisti e consulenti del lavoro abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
In relazione al documento messo a disposizione dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, unitamente alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, sono presenti due check list (una specifica sugli interventi per l’efficienza energetica, l’altra specifica per gli interventi di riduzione del rischio sismico) inerenti i controlli che devono essere effettuati circa la posizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare in seguito all’Agenzia delle Entrate, proprio dai soggetti abilitati.
Come detto pocanzi, esistono due check list a seconda dell’intervento richiesto: alcune parti sono comuni ad entrambe le check list, come per esempio l’anagrafica del beneficiario, le spese sostenute (divise per interventi trainanti che accedono direttamente alla detrazione fiscale del 110% e interventi trainati che possono accedere al bonus 110% solo se realizzati congiuntamente ad uno dei trainanti) e l’ammontare del credito ceduto, diviso per i diversi SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori).
Altra parte comune ad entrambe le check list riguarda l’individuazione del soggetto beneficiario (condominio, persona fisica, ecc…), i dati relativi all’immobile con le relative imposte comunali (visura catastale, dati di accatastamento, e così via).
Vediamo adesso le parti specifiche delle due check list, a seconda dell’intervento: se di efficientamento energetico oppure di riduzione del rischio sismico.
È necessario innanzitutto individuare la tipologia di intervento. Troveremo pertanto tra gli interventi trainanti :
Tra gli interventi trainati :
Interventi trainanti:
Interventi trainati:
Infine, altra parte che differisce nelle due check list a seconda dell’intervento, riguarda la tipologia delle asseverazioni che vengono eseguite.
Per quel che concerne l’efficientamento energetico, troveremo:
Per gli interventi sismici:
In conclusione, come abbiamo visto le due check-list presentano delle parti in comune, altre specifiche in base alla tipologia d’intervento. Contattaci per comprendere quali sono i documenti necessari da preparare e da consegnare per il visto di conformità necessario per poi usufruire della cessione della propria detrazione fiscale nella forma dello sconto in fattura o della cessione del credito.
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