L’art. 25, comma 2 del DL 179/2012 offre una definizione di startup innovativa:
“… l’impresa startup innovativa, di seguito «startup innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, …”.
Il comma 2 definisce anche i requisiti sostanziali affinché una società (Srl, soc. coop. a r.l.) possa qualificarsi come startup innovativa:
Inoltre, l’ex art. 25 comma 2 richiede che ci siano almeno uno dei seguenti requisiti:
Proseguendo nell’esame della normativa, l’art. 25, comma 3 dispone che le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione ed in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate startup innovative.
A tal fine, è comunque necessario depositare presso l’Ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
La normativa introduce anche una definizione di incubatore certificato di startup innovative (art. 25 comma 5), rimandando a un successivo decreto attuativo per la definizione dei requisiti minimi (commi 6 e 7).
In favore delle startup innovative e degli incubatori certificati di startup innovative è prevista un’ampia gamma di misure di sostegno, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare dei rapporti di lavoro (es. possibilità di rinnovare i contratti a termine per 5 anni anziché 3 anni; possibilità di piani di incentivazione stock option e work for equity).
Si ricorda che la startup innovativa che perde i requisiti previsti dai commi 2 e 3 è cancellata dalla sezione speciale per transitare in quella ordinaria.
Ciò non toglie che, laddove ci fossero i requisiti di cui al D.L. n. 3/2015 (convertito con modificazioni in Legge n. 33/2015), la ex-startup innovativa possa essere iscritta nella sezione destinata alle PMI innovative.
Tanto la costituzione quanto l’iscrizione possono essere fatte direttamente online (startup.registroimprese.it), senza perciò dover ricorrere ad un notaio, disponendo:
Inoltre, a partire dal 22 giugno 2017, anche le pratiche di variazione dello statuto possono essere fatte ricorrendo alla procedura telematica.
Una volta terminata la compilazione online dell’atto costitutivo e dello statuto, si procede (sempre telematicamente) alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e, successivamente, all’iscrizione – temporanea – nella sezione ordinaria del registro delle imprese della CCIAA competente.
Il D.L. n.179/2012 prevede all’art. 25, commi 8 e 9:
“Per le startup innovative di cui ai commi 2 e 3 per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui la startup innovativa e l’incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.
La sussistenza dei requisiti per l’identificazione della start-up innovativa e dell’incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocertificazione, ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8.”
Una volta riscontrati i requisiti formali (compresi quelli autocertificati), il registro delle imprese procede all’iscrizione nella sezione speciale delle startup innovative dove la società permane per un quinquennio salvo la perdita dei requisti che devono essere verificati con cadenza semestrale.
Per quanto riguarda, le agevolazioni camerali, le startup innovative sono esonerate dal pagamento del diritto annuale, dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo per gli adempimenti nel registro delle imprese opera dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale e dura fintanto che l’impresa conservi lo status di startup innovativa (Circolare 16/E).
La società, infine, è tenuta al pagamento della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (309,87€ ovvero di 516,46€ in caso di capitale sociale superiore a 516.456,90€).
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