Il regime forfettario rappresenta una vantaggiosa opzione fiscale per molti contribuenti italiani, offrendo semplificazioni contabili e un’aliquota impositiva ridotta. Tuttavia, quando si tratta di operazioni con l’estero, la gestione dell’IVA può risultare più complessa. In questo articolo analizziamo le novità introdotte per il 2024, con un focus specifico sull’IVA nelle transazioni internazionali.
La Legge di bilancio 2023 ha così introdotto:
L’articolo 1 comma 5, L. 190/2014 dispone sulle:
Per le cessioni di beni a soggetti passivi dell’Unione Europea si applica l’esonero previsto dall’articolo 41 comma 2-bis, DL. n.331/93, secondo il quale non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di beni effettuati da soggetti che applicano, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia.
Pertanto tali operazioni rientrano nell’ordinaria disciplina delle operazioni interne e non ricorre l’obbligo di iscrizione al Vies (per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies).
In questo caso quindi non ricorre l’obbligo di emissione di fattura elettronica, ma rimane l’obbligo dell’estrometro.
In caso di acquisti bisogna far distinzione tra il superamento o meno della soglia dei 10.000 euro annui. Pertanto il forfettario:
Con la reverse charge il contribuente si trova ad effettuare una liquidazione teorica dove l’iva da annotare sugli acquisti è detraibile e si rende dovuta quella da annotare sulle vendite, si ottiene un iva a debito da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’operazione.
Nel caso in cui il contribuente forfettario ha aderito al Vies vi è l’applicazione della reverse charge.
Se la prestazione ricevuta è considerata generica ricorre l’obbligo di reverse charge tramite interazione della fattura con aliquota iva se prestatore soggetto UE o emissione di autofattura nel caso di prestatore EXTRA/EU.
Invece, se la prestazione ricevuta è considerata non generica il precedente adempimento verrà valutato in base alla territorialità.
Anche nel caso di servizi resi si distingue tra prestazione generica e non generica.
In caso di prestazione generica il forfettario emette fattura con esclusione dell’IVA secondo l’ex articolo 7-ter, Dpr 633/72 indicando:
Nel caso di prestazione non generica si applica l’ex articolo 7-ter, Dpr 633/72 sia nel caso di operazioni rilevate in Italia che fuori dal territorio.
Le cessioni di beni a distanza, ossia le vendite online a privati in altri Stati membri dell’UE, assumono una rilevanza crescente per i contribuenti in regime forfettario. A partire dal 1° luglio 2021, infatti, sono state introdotte nuove disposizioni che disciplinano l’IVA in questo ambito, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti e armonizzare le regole a livello europeo.
I forfettari che NON SUPERANO questa soglia di 10.000 euro di vendite annue a distanza applicano l’IVA italiana alle loro transazioni. In questo caso, non è necessario adempiere a specifici obblighi IVA in altri Stati membri.
Al SUPERAMENTO della soglia di 10.000 euro, i forfettari hanno diverse opzioni per gestire l’IVA sulle cessioni di beni a distanza quale il:
Il regime OSS è un opzione semplificata che consente di assolvere l’IVA nel paese di destinazione tramite un unico sportello telematico. Richiede l’iscrizione al regime OSS nel paese di identificazione IVA.
Il regime IOSS si applica nel caso in cui il bene si trova inizialmente in un paese extra-EU e successivamente viene trasferito all’interno dell’Unione Europea.
I venditori online che si avvalgono del regime IOSS applicano l’IVA al momento della vendita, anziché al momento dell’importazione.
L’IVA riscossa viene versata all’autorità fiscale del paese membro di identificazione IOSS del venditore.
L’autorità fiscale di destinazione si occupa di ripartire l’IVA riscossa tra gli Stati membri interessati.
I beni importati in regime IOSS sono esenti da IVA al momento dell’importazione, evitando ritardi e costi aggiuntivi per i consumatori.
Le novità introdotte per il 2024 comportano un aumento degli adempimenti IVA per i forfettari che operano con l’estero. Tuttavia, la corretta gestione dell’imposta è fondamentale per evitare errori e sanzioni. L’articolo ha offerto una panoramica generale delle principali novità e adempimenti. Per un approfondimento specifico si consiglia di rivolgersi a un professionista qualificato.
Il regime forfettario e le operazioni con l’estero possono presentare diverse complessità, in particolare per quanto riguarda la gestione dell’IVA. In questo contesto, il dottor commercialista assume un ruolo fondamentale per supportare i contribuenti in diversi aspetti:
Un consulente professionista ti aiuterà in tutto questo grazie alle sue conoscenze ed esperienze.
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