Lo svolgimento di un’attività d’impresa di natura artigianale o commerciale determina l’insorgenza, a carico del titolare e dei suoi collaboratori familiari, dell’obbligo dell’iscrizione alla gestione speciale di appartenenza (commercianti o artigiani) nonché al pagamento di un contributo personale diretto a finanziare determinate forme assicurative.
Per gli Artigiani ed i Commercianti, la contribuzione obbligatoria concerne:
Quanto agli operatori del settore terziario (ossia, commercio e servizi), l’obbligo di iscrizione alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali di cui all’art. 34, Legge nr. 88/1989 sussiste alle seguenti condizioni:
Nel caso in cui l’attività commerciale sia svolta in forma societaria, sono iscrivibili all’assicurazione, purché in possesso dei requisiti sopra specificati:
La normativa di riferimento è la seguente:
Dal quadro giuridico di riferimento appare, quindi, con chiarezza che per i soci di società commerciali:
L’INPS, con circolare nr. 102/03, successivamente confermata con diversi interventi (es. circolare nr. 84/11), puntualizza che il reddito imponibile del socio derivi dalla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono.
Tutto ciò indipendentemente dal requisito oggettivo sulla natura “terziaria” dell’attività e soggettiva della “prestazione dell’attività lavorativa”.
Questa interpretazione ha comportato l’estensione della base imponibile che, secondo l’Istituto, deve ricomprendere anche gli eventuali redditi di capitale derivanti da partecipazioni societarie.
[adsense]Tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale.
Il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa).
In sostanza, l’obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di SRL, esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza.
Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non può giustificare il meccanismo di assimilazione previsto dalla circolare INPS.
La qualità di socio di società è obbligato all’iscrizione ad una delle gestioni speciali INPS (commercianti o artigiani) solo nei seguenti casi:
Sono esclusi dalla copertura previdenziale obbligatoria INPS:
Infine, la base imponibile previdenziale si calcola considerando il reddito pro-quota della società partecipata secondo il criterio di trasparenza: ossia, al momento della sua maturazione a prescindere dal momento effettivo di percezione.
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