Dal 10 marzo 2017 sono operative le semplificazioni amministrative per avviare il “Compostaggio di Comunità”.
Si tratta dell’attività di trasformazione dei rifiuti organici in sostanze ammendanti o concimanti utilizzate nelle colture e condotta da più soggetti collettivamente.
Il nuovo DM Ambiente nr. 266/2016 chiarisce che l’attività può essere avviata mediante semplice segnalazione di inizio attività (Scia) al Comune di competenza, avendo la certezza dell’esclusione del compost dal regime dei rifiuti speciali.
Il suddetto DM Ambiente nr. 266/2016 (G.U. del 23 febbraio 2017, nr. 45), in attuazione dell’art. 180, co. 1-octies del D.Lgs. 152/2006 (c.d. “Green Economy”), stabilisce «criteri operativi e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici».
Fondamentale è la comprensione del successivo art. 183, co. 1, lett. qq-bis, Codice Ambientale, che definisce come “di comunità” il compostaggio «effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti».
Il regime di favore si riferisce all’attività di compostaggio effettuata autonomamente dalle c.d. “utenze” che agiscono in forma aggregata costituendo un «organismo collettivo» (eccezion fatta per le comunità che processano una quantità annuale di rifiuti inferiore alla tonnellata).
CONDIZIONI
L’ attività di compostaggio deve:
ADEMPIMENTI
L’attività di compostaggio di comunità può iniziare soltanto previo inoltro di una «Segnalazione Certificata di Inizio Attività» (c.d. SCIA) al Comune territoriale competente, mediante apposita modulistica prevista dal suddetto DM a corredo della seguente documentazione:
SOGGETTI AMMESSI
Possono svolgere l’attività gli organismi collettivi formati da due o più utenze (domestiche o non domestiche) costituiti in una delle seguenti forme associative:
Si deve nominare un “conduttore dell’apparecchiatura”, il quale previo corso di formazione, deve:
INPUT E OUTPUT
I rifiuti ammissibili coincidono con i seguenti:
Il trattamento deve essere effettuato:
Il compost prodotto non può essere destinato alla vendita e deve incorporare le caratteristiche fisiche previste dal DM.
Può essere sfruttato:
L’inosservanza di tali disposizioni produrrà le relative sanzioni.
ATTIVITÀ SOTTO LA TONNELLATA ANNUA
In questo caso si applica un sub-regime ad hoc con le seguenti caratteristiche:
TASSA RIFIUTI RIDOTTA
Ai sensi dell’art. 183, co. 1-septies, del Codice ambientale i Comuni «possono applicare la riduzione sulla tassa dei rifiuti alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti mediante compostaggio».
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