Le agevolazioni fiscali per risparmio energetico

Le agevolazioni fiscali per risparmio energetico

1. INTRODUZIONE

La normativa sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico ha subito profonde modifiche nel corso degli anni. Attualmente, per il 2025-2026, il quadro di riferimento è disciplinato dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e dai provvedimenti precedenti ancora vigenti. L'Ecobonus "ordinario" e il Superbonus rappresentano i due pilastri principali, con aliquote e condizioni differenziate a seconda della tipologia di intervento e dell'immobile.

2. LE AGEVOLAZIONI

L'Ecobonus ordinario consente di detrarre dall'Irpef o dall'Ires le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, con aliquote che variano dal 50% al 65% a seconda della tipologia di intervento. Il Superbonus, introdotto dal DL 34/2020, ha subito una progressiva riduzione dell'aliquota: dal 110% originario, è passato al 90% per il 2023, al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025, ed è applicabile in presenza di specifici requisiti soggettivi e oggettivi. Si ricorda che per i condomini con delibera assembleare approvata entro il 18 novembre 2022 e CILAS presentata entro il 31 dicembre 2022, possono applicarsi condizioni transitorie previste dalla normativa.

3. GLI INTERVENTI INTERESSATI

Per l'Ecobonus ordinario, gli interventi agevolati includono:

  • Isolamento termico delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate (50%)
  • Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e schermature solari (50%)
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno in classe A (50%)
  • Sostituzione con pompe di calore ad alta efficienza, apparecchi ibridi o generatori d'aria calda a condensazione (65%)
  • Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (65%, fino a 100.000 euro)
  • Sistemi di building automation (65%)

Per le caldaie a condensazione: si applica il 50% per quelle in classe A; il 65% se, oltre ad essere almeno in classe A, sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII della Comunicazione CE 2014/C 207/02). Si precisa che dal 2025, in conformità con la Direttiva europea Case Green (Direttiva 2024/1275/UE), sono escluse dalle agevolazioni le caldaie alimentate esclusivamente a combustibili fossili.

4. LA CESSIONE DEL CREDITO

La possibilità di cessione del credito e dello sconto in fattura, precedentemente molto diffusa, è stata fortemente limitata dal DL 11/2023 (convertito in L. 38/2023). Dal 17 febbraio 2023, in via generale, non è più possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa (es. interventi su immobili delle persone fisiche in stato di bisogno, interventi nelle zone terremotate, interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche con detrazione al 75%). Si consiglia di verificare la normativa aggiornata e le eventuali proroghe o modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

5. LE REGOLE E GLI ADEMPIMENTI

Per usufruire delle detrazioni è necessario rispettare specifici adempimenti:

  • Effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario o postale "parlante", con indicazione della causale del versamento, del codice fiscale del beneficiario della detrazione e del numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico
  • Acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi la rispondenza dell'intervento ai requisiti tecnici previsti
  • Acquisire l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato, ove previsto
  • Trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, le informazioni sugli interventi effettuati tramite il portale dedicato (https://ecobonus.enea.it)
  • Conservare ed esibire, a richiesta, tutta la documentazione relativa agli interventi

Attenzione: La normativa in materia di agevolazioni fiscali per il risparmio energetico è in continua evoluzione. Si raccomanda di consultare un professionista abilitato o di verificare le ultime disposizioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate e del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) prima di procedere con qualsiasi intervento.

Domande frequenti

La detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica è generalmente del 65%, detraibile dall'Irpef o dall'Ires. Per alcune tipologie di interventi, come l'acquisto di finestre, infissi, schermature solari o caldaie a condensazione in classe A, la detrazione è ridotta al 50%.
Hanno diritto alla detrazione del 50% le spese per l'acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, schermature solari, impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione in classe A e generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (con un massimo di 30.000 euro). La detrazione del 65% si applica invece per impianti dotati anche di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII.
Per gli interventi sulle parti comuni condominiali sono previste detrazioni più elevate: 70% o 75% su un massimo di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari, se si raggiungono determinati indici di prestazione energetica. Se gli interventi riguardano edifici in zone sismiche 1, 2 o 3 e riducono anche il rischio sismico, la detrazione può arrivare all'80% o all'85%, con un limite di spesa di 136.000 euro per unità immobiliare.
I soggetti incapienti sono quei contribuenti che nell'anno precedente al sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta 'no tax area', ovvero hanno un reddito talmente basso da non dover pagare imposte e quindi non possono beneficiare direttamente della detrazione. Dal 2018, anche questi soggetti possono cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante, indipendentemente dal tipo di immobile su cui vengono effettuati gli interventi.
Sì, dal 2018 è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante non solo per gli interventi sulle parti comuni condominiali, ma anche per quelli effettuati sulle singole unità immobiliari. Questa possibilità è particolarmente utile per i contribuenti incapienti, che altrimenti non potrebbero sfruttare il beneficio fiscale.