Modalità di pagamento imposta di bollo sui contratti Mepa: quadro aggiornato al 2026
L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 321 del 25 luglio 2019, ha fornito i rilevanti chiarimenti in merito alle modalità di pagamento dell'Imposta di bollo sui contratti pubblici e relativi allegati formati all'interno del Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Tali indicazioni restano il principale riferimento di prassi in materia, da leggersi tuttavia alla luce delle evoluzioni normative intervenute, in particolare con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), operativo dal 1° luglio 2023.
Il contesto normativo di riferimento
Nei procedimenti di affidamento all'interno del Mepa di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, vengono prodotti numerosi documenti redatti in formato elettronico e firmati digitalmente, generalmente soggetti all'Imposta di bollo. L'Agenzia delle Entrate ha richiamato l'art. 3 del DPR n. 642/1972, il quale prevede come modalità di assolvimento il contrassegno telematico o la modalità virtuale.
Modalità di assolvimento riconosciute
Le modalità di assolvimento dell'Imposta di bollo riconosciute per i contratti Mepa sono le seguenti:
- Contrassegno telematico: il contribuente può comprovare l'assolvimento dell'Imposta dichiarando in un campo apposito del contratto il codice numerico a 14 cifre rilevabile sul contrassegno. È necessario conservare il contrassegno telematico utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria. Si rammenta che non è possibile apporre fisicamente il contrassegno telematico su stampe cartacee di contratti stipulati all'interno del Mepa.
- Modalità virtuale (art. 15, DPR n. 642/1972): prevede il pagamento di rate bimestrali sulla base dell'avviso di liquidazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, con successiva presentazione a consuntivo della Dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Questa modalità richiede una preventiva autorizzazione a tempo indeterminato rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
Esclusione del DM 17 giugno 2014
L'Agenzia delle Entrate non considera applicabile ai contratti Mepa la modalità di assolvimento virtuale prevista per i documenti informatici fiscalmente rilevanti di cui al DM 17 giugno 2014. Per «documenti informatici fiscalmente rilevanti» si intendono i libri e registri di cui all'art. 16, lett. a), Tariffa, Parte I, Allegato «A», DPR n. 642/1972 e le fatture, note e simili di cui all'art. 13, n. 1, Tariffa, Parte I, Allegato «A», del DPR n. 642/1972.
Aggiornamenti normativi rilevanti (2023-2026)
Con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) dal 1° luglio 2023, il quadro delle procedure di affidamento tramite piattaforme digitali certificate, tra cui il Mepa gestito da Consip, ha subito una revisione complessiva. Le stazioni appaltanti sono tenute a operare attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023. Si raccomanda di verificare presso l'Agenzia delle Entrate e Consip eventuali aggiornamenti alle procedure operative di assolvimento del bollo, in quanto le indicazioni tecniche della piattaforma potrebbero essere state aggiornate rispetto al 2019.
Conclusioni
In sintesi, sui contratti pubblici all'interno del Mepa, l'Imposta di bollo potrà essere assolta tramite contrassegno telematico previa comunicazione del numero identificativo a 14 cifre, oppure secondo la modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972. Si consiglia di consultare la documentazione aggiornata di Consip e le eventuali circolari dell'Agenzia delle Entrate successive al 2019 per verificare l'eventuale introduzione di ulteriori modalità operative semplificate legate alla digitalizzazione degli appalti pubblici.