Imprenditore virtuoso: le misure premiali virtuoso introdotte dal Codice sulla Crisi

Le misure premiali all'imprenditore virtuoso

Il legislatore ha previsto una serie di misure atte a incentivare l'imprenditore ad anticipare l'emersione della crisi. Le misure premiali a sostegno della tempestività delineate dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024) sono completate da ulteriori disposizioni di carattere organizzativo e sanzionatorio.

Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 83/2022, il sistema di allerta obbligatoria e le segnalazioni all'OCRI sono stati soppressi. Al loro posto, il legislatore ha valorizzato la composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-undecies CCI) come strumento principale di emersione anticipata, affiancata dal segnalatore interno rappresentato dagli organi di controllo societari.

Gli organi di controllo conservano l'obbligo di vigilare sull'adeguatezza degli assetti e sull'emersione tempestiva della crisi, potendo incorrere in responsabilità in caso di omissioni gravi. La segnalazione tempestiva da parte loro all'organo amministrativo rimane un presidio fondamentale del sistema.

Il Codice prevede anche misure sanzionatorie in caso di ritardo o mancato accesso alle procedure di allerta e composizione.

Il presupposto comune: la tempestività

La tempestività viene esplicitata in modo preciso dall'articolo 24 CCI, definendo non tempestivo il deposito delle istanze per l'accesso al procedimento per la composizione negoziata della crisi o alle procedure per la regolazione della crisi o dell'insolvenza oltre un termine rispettivamente di tre mesi per la composizione negoziata e di sei mesi per la regolazione.

Per fruire delle misure premiali l'imprenditore ha un orizzonte temporale di azione di tre mesi, se deve accedere alla composizione negoziata, o di sei mesi, se deve accedere direttamente al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione dei debiti o alla liquidazione giudiziale. Superati questi termini l'iniziativa si intende non tempestiva ai fini delle misure premiali.

I due termini di tre e sei mesi entro i quali l'imprenditore è tenuto ad attivarsi decorrono dal verificarsi di una delle seguenti situazioni:

  • prevalenza dei debiti scaduti da almeno 60 giorni per retribuzioni, rispetto al totale mensile delle retribuzioni
  • prevalenza di debiti verso fornitori, scaduti da almeno 120 giorni, rispetto a quelli non scaduti
  • superamento nell'ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi, degli indici della crisi elaborati dal CNDCEC

Necessità di implementazione del monitoraggio interno dell'impresa

Il legislatore della riforma sollecita l'imprenditore ad adeguare l'assetto organizzativo dell'impresa al monitoraggio degli indicatori ed indici di crisi, costringendolo nei fatti ad adempiere all'obbligo disposto. Tanto dispone il co. 2 art. 2086 del cod. civ.:

"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale."

Il legislatore è consapevole di non potersi attendere istanze autonome di adeguamento, quindi predispone una rete di istituti tesi a incentivare l'imprenditore e i professionisti chiamati ad assisterlo a riconoscere la rilevanza del nuovo driver della tempestività e a caricarsi dei relativi oneri.

La cumulabilità delle misure premiali

Le misure premiali di natura prettamente concorsuale e tributaria possono cumularsi per espressa previsione legale. Ciò non implica solo l'applicazione di misure qualitativamente differenti, ma anche un cumulo quantitativo.

Per esempio, gli interessi su debiti tributari che scontano la riduzione per la parte maturata nel periodo della procedura di composizione negoziata della crisi, potranno essere dimezzati nella successiva procedura di regolazione della crisi; in altri termini, quanto maturato per il tempo della composizione negoziata si ridurrà alla metà dell'interesse calcolato secondo la misura legale.

Misure premiali di natura prettamente concorsuale

Le misure premiali di natura prettamente concorsuale consistono in:

  • raddoppio del termine massimo della proroga per il deposito del piano
  • riduzione delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari e previdenziali
  • possibilità di accedere a misure protettive del patrimonio durante le trattative

Domande frequenti

La tempestività è definita dall'articolo 24 del Codice della Crisi (Cci) come il deposito delle istanze entro tre mesi per accedere al procedimento di composizione della crisi, o entro sei mesi per accedere direttamente al concordato, agli accordi di ristrutturazione o alla liquidazione giudiziale. Superati questi termini, l'iniziativa dell'imprenditore viene considerata non tempestiva ai fini delle misure premiali. I termini decorrono dal verificarsi di specifiche situazioni di squilibrio finanziario o patrimoniale.
I termini per l'accesso alle misure premiali decorrono dal verificarsi di una delle seguenti situazioni: la prevalenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni rispetto al totale mensile delle retribuzioni, la prevalenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni rispetto a quelli non scaduti, oppure il superamento degli indici della crisi nell'ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi. Questi indicatori fungono da soglie di allerta che impongono all'imprenditore di attivarsi tempestivamente.
Sì, le misure premiali di natura concorsuale e tributaria sono cumulabili per espressa previsione legale, il che implica sia l'applicazione di misure qualitativamente differenti sia un cumulo quantitativo. Ad esempio, gli interessi su debiti tributari ridotti durante la procedura di composizione della crisi potranno essere ulteriormente dimezzati nella successiva procedura di regolazione della crisi. Questo meccanismo incentiva l'imprenditore a intervenire tempestivamente e a sfruttare al massimo le procedure previste.
L'articolo 2086, comma 2, del Codice Civile obbliga l'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva a istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche ai fini della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. L'imprenditore è inoltre tenuto ad attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi. Questo obbligo è strettamente connesso al sistema premiale del Codice della Crisi, che incentiva il rispetto di tale dovere.
L'articolo 14, comma 3 del Codice della Crisi esclude la responsabilità solidale degli organi di controllo che segnalino tempestivamente all'organo amministrativo i fondati indizi della crisi. Qualora l'organo amministrativo non risponda adeguatamente o non adotti le misure necessarie per superare la crisi, gli organi di controllo sono tenuti a rivolgere la segnalazione all'OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa). Questa disposizione mira a responsabilizzare i controllori e a creare un sistema di allerta interno efficace.