Credito d'imposta formazione 4.0: aggiornamento normativo
Nota: La disciplina del credito d'imposta formazione 4.0 ha subito numerose modifiche rispetto all'impianto originario delle Leggi di Bilancio 2018 e 2019. Di seguito una panoramica aggiornata della normativa vigente fino all'ultima proroga disponibile.
Evoluzione della normativa
Il credito d'imposta per la formazione del personale nelle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) e successivamente prorogato e rimodulato più volte. La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha confermato il beneficio con nuove aliquote, mentre la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha apportato ulteriori modifiche sostanziali alle percentuali applicabili.
Aliquote aggiornate (periodo d'imposta 2024)
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, il credito d'imposta formazione 4.0 è riconosciuto nella misura del 10% delle spese ammissibili per tutte le tipologie di impresa, fino a un limite massimo annuale di 300.000 euro. L'aliquota sale al 15% nel caso in cui i destinatari della formazione siano lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del decreto del Ministero del lavoro.
Si ricorda che le precedenti aliquote differenziate per dimensione aziendale (50% piccole imprese, 40% grandi imprese, 30% medie imprese) erano applicabili per i periodi d'imposta precedenti e non sono più in vigore.
Soggetti beneficiari
Il credito di imposta è riconosciuto in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui opera e dal regime contabile adottato, a condizione che le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Attività di formazione ammissibili
Le attività formative devono essere finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle conoscenze nelle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, tra cui:
- Big data e analisi dei dati
- Cloud e fog computing
- Cyber security
- Sistemi cyber-fisici
- Prototipazione rapida
- Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
- Robotica avanzata e collaborativa
- Interfaccia uomo-macchina
- Manifattura additiva
- Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali
Attività escluse
Rimangono escluse dal beneficio le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.
Modalità di utilizzo del credito
Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e non sono applicabili né il limite annuale di 250.000 euro né il limite massimo di compensabilità di 700.000 euro.
Certificazione dei costi
È obbligatoria la certificazione dei costi sostenuti da parte di un revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale. Per le imprese non soggette a revisione legale obbligatoria, le spese di certificazione contabile sono ammesse al credito d'imposta fino a un massimo di 5.000 euro.
Situazione attuale (2025-2026)
Attenzione: Il credito d'imposta formazione 4.0 non è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) per i periodi d'imposta 2025 e 2026. Si consiglia di verificare eventuali proroghe o nuovi strumenti agevolativi introdotti da provvedimenti successivi e di consultare un professionista fiscale aggiornato per valutare le opportunità disponibili.
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