Con la Legge di Bilancio 2023, art.1 comma 54 della Legge 29 dicembre 2022 n.197, il Governo interviene sul regime forfettario estendendo il limite dei ricavi o compensi da euro 65.000 a euro 85.000. Quindi coloro i quali nel 2022 non hanno superato ricavi o compensi per euro 85.000, salvo le altre clausole di esclusione, possono entrare o permanere di diritto nel regime forfettario di cui all’art. 1, comma 54 della Legge n.190/2014. Come sappiamo, tale regime consente una tassazione agevolata, l’esonero IVA e una più semplice tenuta delle scritture contabili. Ma vediamo di seguito consa si intente per FLAT TAX, i requisiti dai accesso al regime forfettario e le novità introdotte.
La “FLAT TAX” è un’imposta piatta (non progressiva come l’IRPEF) indipendentemente dal reddito, nei limiti del fatturato previsti dal regime forfettario. Definito regime forfettario in quanto questa aliquota d’imposta viene applicata su un forfait del fatturato: a seconda dall’attività svolta dai contribuenti e dal codice ATECO, si avrà un diverso coefficiente di redditività necessario per il calcolo del reddito imponibile. Ad esempio, nel caso di un’attività di commercio il coefficiente di redditività è pari al 40%: se i ricavi ammontano ad € 60.000, il reddito imponibile sarà quindi pari ad € 24.000 (40% di 60.000).
Per quanto concerne i requisiti di accesso al regime forfettario, resta confermato quanto segue:
Quello che cambia rispetto all’anno precedente è che potranno accedere e permanere nel regime forfettario anche i contribuenti con partita IVA già aperta che abbiano fatturato fino ad 85.000 euro e non più fino a 65.000 euro nel 2022.
Potranno quindi beneficiare del regime forfettario a partire dal 2023 anche le ditte e i liberi professionisti in regime semplificato nel 2022 che non abbiano superato 85.000 di ricavi o compensi. In questo caso è utile ricordare che per i professionisti questo limite viene costituito da tutte le fatture incassate nel corso del 2022; per le ditte individuali fa fede la data di registrazione, salvo che queste non abbiano optato per un regime di registrazione per cassa.
Altra novità introdotta al comma 71 riguarda la cosiddetta CLAUSOLA ANTIELUSIONE. Vediamo di cosa si tratta.
Se il contribuente in regime forfettario supera gli 85.000 euro, ma non supera i 100.000 euro, esce dal forfettario a partire dall’anno successivo.
Se il contribuente in regime forfettario supera i 100.000 euro, sarà obbligato al cambio immediato di regime, anche se si trova in corso d’anno.
Per quanto riguarda invece la tassazione, l’aliquota resta confermata al 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività.
Con il Decreto Legge n.36/2022, a partire dal 1° luglio 2022, la fattura elettronica è obbligatoria anche per i contribuenti in regime forfettario che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro. Vengono esonerati da questo obbligo i contribuenti “sotto soglia”, quindi con fatturato inferiore a 25.000: per questi ultimi, l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà comunque a partire dal 1° gennaio 2024.
La disciplina delle variazioni in diminuzione dell'IVA nelle procedure concorsuali ha subito una significativa evoluzione…
In un contesto economico caratterizzato da crescente complessità normativa e instabilità dei mercati, la corretta…
la mancata adozione ed applicazione è oggi prova di responsabilità degli amministratori, oltre ad una…
✅️ ADEGUATI ASSETTI: ECCO PERCHE' ADOTTARLI! Tra i tanti obblighi di legge, quello sugli adeguati…
Introduzione Navigare nel complesso mondo degli obblighi previdenziali INPS per gli artisti, specialmente quando entrano…
Il Rating di Legalità è uno strumento introdotto nell'ordinamento italiano per promuovere principi etici e…