Categorie: Normativa

Contributo CONAI: quando è dovuto

È tenuto all’iscrizione al Consorzio un parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati?

 

La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dagli artt. 217-226 che compongono il Titolo II del D.Lgs. nr. 152/06, secondo cui “… i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. I produttori e gli utilizzatori adempiono all’obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio. A tal fine i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi”.

 

La quota di adesione (una tantum) è costituita da un importo fisso di 5,16 euro e va versata soltanto una volta nella vita dell’azienda.

Alla quota di adesione, per le sole imprese che hanno conseguito ricavi complessivi superiori a 500.000 euro nell’anno precedente, deve poi aggiungersi un contributo variabile:

  • 0,00025% per i commercianti e distributori
  • 0,015% per produttori, utilizzatori, utenti di inballaggi, importatori di imballaggi pieni

 

La competenza sui controlli circa l’adesione al CONAI spetta alle provincie.

Le sanzioni sono pesanti ed in misura (art. 261 D. Lgs. nr. 152/06):

  • 15.500 – 46.500 euro per produttori ed utilizzatori che non aderiscono al consorzio CONAI
  • 10.000 – 60.000 euro per i produttori che non provvedono alla dichiarazione e versamento del contributo variabile.

 

La dichiarazione può essere compilata online accedendo all’apposita sezione del sito CONAI.

 

Chi sono i produttori?

Vengono considerati produttori quei soggetti che:

  • a monte” producono o importano materie prime destinate a imballaggi;
  • i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi;
  • i produttori di imballaggi vuoti;
  • gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.

 

Chi sono gli utilizzatori?

Sono considerati utilizzatori:

  • gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti (imprese che acquistano imballaggi vuoti e li riempiono con le merci oggetto della propria attività);
  • gli importatori di “imballaggi pieni” (aziende che acquistano dall’estero merci imballate e le rivendono in Italia immettendo quindi imballaggi sul territorio nazionale);
  • gli autoproduttori (aziende che acquistano materie prime o semilavorati per produrre o riparare imballaggi per confezionare le proprie merci);
  • i commercianti di “imballaggi pieni” (aziende che acquistano in Italia merci imballate e le rivendono);
  • i commercianti di imballaggi vuoti (aziende che acquista e rivendono in Italia imballaggi vuoti senza effettuarne alcuna trasformazione).

 

In generale, sono esclusi dall’obbligo di adesione a Conai gli utenti finali degli imballaggi ovvero quei soggetti che acquistano merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo ma non effettuano una contestuale attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.

 

È importante prestare attenzione però nei casi in cui gli utenti finali (a causa della natura dell’attività commerciale) non sono esonerati dall’obbligo di adesione a CONAI.

In particolare, sono tenuti al versamento del contributo quando:

  • con la merce imballata acquistata svolgono un’attività commerciale anche marginale rispetto all’attività principale (es. il parrucchiere che vende i prodotti di bellezza ai clienti);
  • la merce imballata per l’esercizio dell’attività viene acquistata direttamente all’estero (es. il parrucchiere che acquista dall’estero i prodotti);
  • acquistano imballaggi vuoti per l’esercizio dell’attività. Per esempio: nel caso della lavanderia che consegna al cliente imballaggi acquistati dai fornitori o li utilizza per confezionare gli indumenti: sacchetti plastificati, grucce, punti metallici, copriabiti in tessuto, pellicole coprindumenti, ecc.. Nel caso del fruttivendolo si considerano imballaggi: retine, fogli in alluminio, carte di imballaggio, pellicole, sacchetti in carta, ecc.

 

 

Pertanto, in risposta alla domanda di apertura si può affermare che un parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e li utilizza nell’esercizio dell’attività professionale (es. shampoo utilizzato per i clienti) generando rifiuti di imballaggio non è tenuto all’iscrizione al CONAI.

Viceversa, il parrucchiere che consuma i prodotti acquistati per la propria attività ma comunque ne rivende parte alla propria clientela, è obbligato a iscriversi al Consorzio.

Così come il parrucchiere che acquista i prodotti all’estero (anche se non li rivende ai clienti).

Infine, le stesse conclusioni sono valide per le imprese di servizi, gli studi professionali, le imprese artigiane e, ovviamente, tutti i consumatori finali.

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