È tenuto all’iscrizione al Consorzio un parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati?
La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dagli artt. 217-226 che compongono il Titolo II del D.Lgs. nr. 152/06, secondo cui “… i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. I produttori e gli utilizzatori adempiono all’obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio. A tal fine i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi”.
La quota di adesione (una tantum) è costituita da un importo fisso di 5,16 euro e va versata soltanto una volta nella vita dell’azienda.
Alla quota di adesione, per le sole imprese che hanno conseguito ricavi complessivi superiori a 500.000 euro nell’anno precedente, deve poi aggiungersi un contributo variabile:
La competenza sui controlli circa l’adesione al CONAI spetta alle provincie.
Le sanzioni sono pesanti ed in misura (art. 261 D. Lgs. nr. 152/06):
La dichiarazione può essere compilata online accedendo all’apposita sezione del sito CONAI.
Chi sono i produttori?
Vengono considerati produttori quei soggetti che:
Chi sono gli utilizzatori?
Sono considerati utilizzatori:
In generale, sono esclusi dall’obbligo di adesione a Conai gli utenti finali degli imballaggi ovvero quei soggetti che acquistano merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo ma non effettuano una contestuale attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.
È importante prestare attenzione però nei casi in cui gli utenti finali (a causa della natura dell’attività commerciale) non sono esonerati dall’obbligo di adesione a CONAI.
In particolare, sono tenuti al versamento del contributo quando:
Pertanto, in risposta alla domanda di apertura si può affermare che un parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e li utilizza nell’esercizio dell’attività professionale (es. shampoo utilizzato per i clienti) generando rifiuti di imballaggio non è tenuto all’iscrizione al CONAI.
Viceversa, il parrucchiere che consuma i prodotti acquistati per la propria attività ma comunque ne rivende parte alla propria clientela, è obbligato a iscriversi al Consorzio.
Così come il parrucchiere che acquista i prodotti all’estero (anche se non li rivende ai clienti).
Infine, le stesse conclusioni sono valide per le imprese di servizi, gli studi professionali, le imprese artigiane e, ovviamente, tutti i consumatori finali.
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