Il Decreto-Legge nr. 179/2012 (convertito in Legge nr. 221/2012) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la nozione di nuova impresa (startup) innovativa ad alto valore tecnologico, la startup innovativa.
Tracciando i requisiti identificativi di questa tipologia aziendale, ha disposto a suo favore una serie di incentivi che si articolano in:
La definizione di startup innovativa non prevede vincoli di natura anagrafica in capo alla compagine societaria, né limitazioni legate al settore di attività, perché l’obiettivo ultimo del provvedimento è la promozione dell’innovazione tecnologica in ogni ramo economico.
L’unica differenziazione prevista dal Decreto-Legge riguarda le startup innovative “a vocazione sociale” (o SIAVS). Secondo l’art. 25, co 4 le SIAVS possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle altre startup innovative, ma operano in alcuni settori specifici che l’art. 2 co. 1 del Decreto Legislativo nr. 155/2006 sull’impresa sociale, considera di particolare valore sociale.
I settori individuati da tale provvedimento sono:
Accanto alle startup innovative a vocazione sociale, anche un’altra sotto-tipologia di startup innovativa gode di un attraente trattamento fiscale di particolare vantaggio: l’impresa che sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Ma mentre il meccanismo di identificazione di quest’ultima tipologia ha ricevuto una codificazione normativa rigida che contempla una lista di codici Ateco di riferimento (attività dei gruppi 27 – 28 – 29 e 72), il riconoscimento delle SIAVS richiede una procedura più flessibile, ritagliata sulle esigenze di imprese che assumono una doppia connotazione legata alla realizzazione di attività che, pur facendo ricorso ad innovazioni di tipo tecnologico, perseguono finalità sociali.
Riguardo la procedura per il riconoscimento di SIAVS, essa si articola innanzitutto in un’autocertificazione con cui l’impresa:
Quest’ultimo punto si sostanzia nella redazione, una volta l’anno, di un “Documento di descrizione di impatto sociale”.
La SIAVS è tenuta a redigere e trasmettere in via telematica alla Camera di Commercio competente il “Documento di descrizione di impatto sociale” in occasione dell’invio dell’autocertificazione citata e, a partire dall’anno successivo, in occasione della comunicazione annuale di conferma dei requisiti prevista ai sensi dell’art. 25, comma 15 del D.L. nr. 179/2012.
Com’è intuibile, tempi e modalità della trasmissione dell’autocertificazione dello status di SIAVS e del “Documento di descrizione di impatto sociale” variano a seconda che l’impresa sia:
Il “Documento di descrizione di impatto sociale” riguarderà:
Nella prima fattispecie, all’impresa è richiesto di fornire una previsione quanto più possibile accurata e attendibile circa l’impatto sociale che intende generare attraverso le proprie attività.
Nella seconda fattispecie, la descrizione dell’impatto sociale assume maggiore concretezza mediante il ricorso ad elementi qualitativi e, laddove possibile, quantitativi, misurabili.
È bene specificare che, in ogni caso, quello che si richiede è obbligo di rendicontazione e misurazione, non un obbligo di performance.
La procedura così costruita è dunque in grado di associare flessibilità – meccanismo di autocertificazione che lascia in capo all’imprenditore di illustrare l’impatto sociale generato – e solidità – le autorità preposte possono contare su una base documentale per verificare la sussistenza del requisito.
Le imprese sono fortemente incoraggiate a pubblicare il documento prodotto sul proprio sito ufficiale.
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