A decorrere dal 2018, le erogazioni liberali (in denaro o in natura ) corrisposte a favore degli Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali beneficeranno di particolari agevolazioni fiscali.
E’ previsto, infatti, che dall’imposta lorda (IRPEF) sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% delle somme erogate dal contribuente a favore degli enti del Terzo Settore non commerciali, per un importo complessivo – in ciascun periodo d’imposta – non superiore a 30 mila euro.
L’importo è elevato al 35% delle liberalità erogate a favore di organizzazioni di volontariato (ODV).
Per le erogazioni in denaro, la detrazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali, o mediante altri sistemi di pagamento che ne consentano la tracciabilità purché diversi dal contante (ossia, mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Liberalità in denaro
Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli Enti del Terzo Settore da persone fisiche, enti e società, sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Nel caso in cui la deduzione è di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Inoltre, con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno individuati i tipi dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.
Natura non commerciale
Le norme di favore si applicano a condizione che l’ente dichiari la propria natura non commerciale, al momento dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.
In caso di perdita della natura non commerciale, il presidente dell’ente (ossia, il rappresentante legale) è tenuto – entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta – a comunicare l’evento all’ufficio del Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUN) della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, entro
In caso di mancato tempestivo invio della comunicazione, il legale rappresentante dell’ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.
La deducibilità o la detraibilità fiscale delle erogazioni liberali a favore degli Enti del Terzo Settore non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali o di altra natura.
È inoltre prevista la detrazione fiscale del 19% dei contributi associativi (per un importo superiore a 1.300 euro), versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori agevolati, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impossibilità al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso,un aiuto alle loro famiglie.
Infine, le suddette disposizioni di favore si applicano anche agli Enti del Terzo Settore – comprese le cooperative sociali – a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Tant’è si dispone che il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere impiegato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
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