L’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017), ha disciplinato le prestazioni di lavoro occasionali.
La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo:
Tali tipologie di contratto di lavoro, presentano profili di specificità in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Istituto.
Sulla base delle previsioni del comma 1, dell’art. 54-bis, del citato d.l. n. 50/2017, per
prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma – Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:
Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi,
premi assicurativi e costi di gestione.
Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori – lettera b) – la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
In particolare, nel caso di prestatori percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), e di altre prestazioni di sostegno del reddito, comprese le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore.
Sulla base delle disposizioni recate dal comma 4, dell’art. 54-bis D. n. 50/2017, i compensi percepiti dal prestatore:
E’, inoltre, previsto, al comma 20, dell’art. 54-bis, un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. Per il settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 2.500,00 (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori) e la retribuzione individuata ai sensi del comma 16 del citato art. 54-bis.
Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Analogo divieto opera nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 66/2003.
L’INPS eroga il compenso al lavoratore entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.
In particolare, l’Istituto provvede a conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasione (LF e Cpo) rese durante il mese e ad erogare, nel loro importo totale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, attraverso:
La gestione delle prestazioni occasionali deve essere fatta utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dall’INPS, fruibile attraverso l’accesso al sito internet dell’Istituto – www.inps.it – al seguente servizio: Prestazioni Occasionali.
Il prestatore ha diritto:
Gli oneri relativi all’assicurazione per l’invalidità vecchiaia e superstiti (IVS) e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono interamente a carico dell’utilizzatore.
L’Istituto provvede all’accreditamento alla Gestione Separata dei contributi previdenziali sulla posizione assicurativa del prestatore contestualmente all’erogazione del compenso nei confronti del prestatore medesimo.
Il trasferimento all’INAIL dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionali del periodo rendicontato, avverrà due volte l’anno sulla base di modalità concordate fra l’INPS e l’INAIL.
Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia (LF) soltanto le persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa.
Mediante il Libretto Famiglia, l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:
Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque entro il terzo giorno del mese
successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore – tramite la piattaforma telematica – è tenuto a comunicare:
Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo), professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche (con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo).
La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, in 9,00 €/ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a 36,00 €/giorno, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:
Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1,0 %.
Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori
di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo
indeterminato: il calcolo numerico si fa su base semestrale dal 8° al 3° semestre antecedente la data di svolgimento della prestazione occasionale.
Inoltre, è fatto divieto di utilizzo di questa formula contrattuale per:
Allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del Contratto di prestazione occasionale, nell’ambito di un’unica comunicazione si adempiono gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.
A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
Essendo una comunicazione preventiva, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua (procedura telematica INPS) la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del 3° giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della singola prestazione.
Le Pubbliche amministrazioni (art. 1 co. 2 D. Lgs. n. 165/2001) possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e nel limite di durata di cui al co. 20 art. 54-bis D.L. n. 50/2017, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
Per le imprese del settore agricolo, fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti, il co. 14, lett. b), prevede la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore (LF o Cpo) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione sono:
Le somme sono disponibili entro 7 giorni dal versamento.
Le disposizioni normative prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di cui al co. 1, lett. c), – importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al co. 1, lett. c), e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti di cui al co. 14 dell’art. 54-bis, del D.L. n. 50/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
Non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004.
Tale disciplina sanzionatoria non si applica se utilizzatore è una Pubblica Amministrazione.
(Inps circ. 107 del 05/07/2017 e Agenzia Entrate ris. 81 del 03/07/2017)
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