Credito d’imposta formazione 4.0 modifiche alla disciplina

Credito d'imposta formazione 4.0: aggiornamento normativo

Nota: La disciplina del credito d'imposta formazione 4.0 ha subito numerose modifiche rispetto all'impianto originario delle Leggi di Bilancio 2018 e 2019. Di seguito una panoramica aggiornata della normativa vigente fino all'ultima proroga disponibile.

Evoluzione della normativa

Il credito d'imposta per la formazione del personale nelle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) e successivamente prorogato e rimodulato più volte. La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha confermato il beneficio con nuove aliquote, mentre la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha apportato ulteriori modifiche sostanziali alle percentuali applicabili.

Aliquote aggiornate (periodo d'imposta 2024)

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, il credito d'imposta formazione 4.0 è riconosciuto nella misura del 10% delle spese ammissibili per tutte le tipologie di impresa, fino a un limite massimo annuale di 300.000 euro. L'aliquota sale al 15% nel caso in cui i destinatari della formazione siano lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del decreto del Ministero del lavoro.

Si ricorda che le precedenti aliquote differenziate per dimensione aziendale (50% piccole imprese, 40% grandi imprese, 30% medie imprese) erano applicabili per i periodi d'imposta precedenti e non sono più in vigore.

Soggetti beneficiari

Il credito di imposta è riconosciuto in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui opera e dal regime contabile adottato, a condizione che le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Attività di formazione ammissibili

Le attività formative devono essere finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle conoscenze nelle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, tra cui:

  • Big data e analisi dei dati
  • Cloud e fog computing
  • Cyber security
  • Sistemi cyber-fisici
  • Prototipazione rapida
  • Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
  • Robotica avanzata e collaborativa
  • Interfaccia uomo-macchina
  • Manifattura additiva
  • Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali

Attività escluse

Rimangono escluse dal beneficio le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.

Modalità di utilizzo del credito

Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e non sono applicabili né il limite annuale di 250.000 euro né il limite massimo di compensabilità di 700.000 euro.

Certificazione dei costi

È obbligatoria la certificazione dei costi sostenuti da parte di un revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale. Per le imprese non soggette a revisione legale obbligatoria, le spese di certificazione contabile sono ammesse al credito d'imposta fino a un massimo di 5.000 euro.

Situazione attuale (2025-2026)

Attenzione: Il credito d'imposta formazione 4.0 non è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) per i periodi d'imposta 2025 e 2026. Si consiglia di verificare eventuali proroghe o nuovi strumenti agevolativi introdotti da provvedimenti successivi e di consultare un professionista fiscale aggiornato per valutare le opportunità disponibili.

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Domande frequenti

Il credito d'imposta formazione 4.0 è attribuito nella misura del 50% per le piccole imprese, del 40% per le grandi imprese e del 30% per le medie imprese. Per le medie imprese è previsto anche un limite massimo annuale di 200.000 euro, mentre il limite generale per tutti i beneficiari è di 300.000 euro annui.
Le attività formative devono riguardare le tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, tra cui big data, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, robotica avanzata, realtà aumentata, manifattura additiva e internet delle cose. L'obiettivo è acquisire o consolidare le competenze digitali del personale dipendente in questi ambiti tecnologici innovativi.
Sono escluse dal beneficio le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione. Si tratta quindi di escludere la formazione obbligatoria per legge, che non ha carattere innovativo o tecnologico.
Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di spettanza. Non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per i crediti d'imposta né il limite massimo di compensabilità di 700.000 euro, e il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
Sì, è richiesta una certificazione dei costi sostenuti, affidata a un revisore legale dei conti o al professionista responsabile della revisione legale. Per le imprese non soggette alla revisione legale obbligatoria, le spese sostenute per questa certificazione contabile sono ammesse al credito d'imposta fino a un limite massimo di 5.000 euro, e il revisore che incorra in colpa grave è soggetto alle sanzioni penali previste dal codice di procedura civile.