Ho un’attività di commercio al dettaglio e in magazzino mi ritrovo merce difficilmente vendibile. Vorrei distruggere quella inutilizzabile e donare quella fuori moda. Cosa devo fare?
L’accumulo dei beni aziendali obsoleti nello svolgimento dell’attività d’impresa, arte o professione costituisce una condizione fisiologica alla quale si affianca l’esigenza di attuare comportamenti opportuni al fine di ridurli ovvero eliminarli, anche dal punto di vista fiscale.
In questo caso, con il termine “beni aziendali” si fa riferimento a tutte le tipologie di beni presenti nell’attività e, in particolare:
In questo articolo ci soffermiamo sul primo aspetto delle rimanenze di magazzino.
Nel momento in cui tali beni escono dal ciclo economico, sia dal punto di vista produttivo (materie prime impiegate per la realizzazione di prodotti finiti) che da quello commerciale (merci acquistate per essere vendute), nasce il problema della quantificazione e valutazione delle rimanenze finali di magazzino.
Il problema fiscale è la “tracciabilità” del ciclo di tali beni (sia dal lato del loro ingresso sia per l’uscita dal ciclo), al fine di evitare che nell’Amministrazione finanziaria insorga la presunzione di acquisto e/o di vendita non documentato e non dichiarato.
A tal proposito, il co. 1 art. 1 del DPR nr. 441/1997, stabilisce che “si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni”.
Dunque, per evitare l’applicazione di tale presunzione legale è necessario presentare opportune pezze giustificative (obbligo a carico del contribuente) comprovanti la “non presenza” nei locali aziendali dei beni accompagnati da fattura di acquisto e quindi, dedotti nella determinazione del reddito imponibile.
Le possibili strade da scegliere per allineare le risultanze contabili con l’evidenza fisica di tali beni sono:
Nell’ipotesi di distruzione volontaria (es. in caso di obsolescenza dei beni) la dismissione dovrà essere comprovata da una comunicazione preventiva.
In via preliminare, almeno cinque giorni prima della data prevista per la distruzione dei beni, l’impresa ha l’obbligo di inviare all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate e al Reparto della Guardia di Finanza competenti per territorio (in relazione al luogo previsto per la distruzione o la trasformazione), apposita comunicazione, indicando:
In caso di sussistenza del collegio sindacale, si ritiene opportuno inoltrare una comunicazione anche a tale organo.
Inoltre, è necessario quantificare il valore dei beni prima di attuare la loro distruzione, in quanto la procedura si differenzia a seconda che il valore sia superiore o inferiore a 10.000 euro.
Nell’ipotesi in cui il valore dei beni sia superiore a 10.000 euro è necessaria la presenza, alternativamente di:
che, al termine delle operazioni devono redigere un apposito verbale.
Nei casi in cui i rappresentanti degli Uffici o della Guardia di Finanza non si siano presentati, il contribuente può comunque procedere alla distruzione dei beni a patto che si assicuri almeno la presenza di un notaio.
Viceversa, quando il valore dei beni è inferiore a 10.000 euro, l’azienda potrà esclusivamente redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e a prescindere dall’effettiva presenza di un pubblico ufficiale potrà dar seguito alla procedura mediante un’autocertificazione dell’avvenuta operazione.
Resta comunque inteso che è obbligatoria la suddetta comunicazione preventiva nei termini previsti
La dichiarazione sostitutiva deve riportare i seguenti dati:
L’altra soluzione per riportare il magazzino a corretti valori, è la loro cessione gratuita.
In particolare, il co. 396 art. 1 della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha innalzato da 5.164,57 euro a 15.000 euro il limite del costo dei beni ceduti a titolo gratuito.
Al di sotto di tale soglia ci si può avvalere delle semplificazioni previste dal co. 2 lett. a) art. 2 DPR nr. 441/1997.
Al contrario, se il costo supera il suddetto limite dei 15.000 euro, è necessario inviare una comunicazione all’Amministrazione finanziaria per poter concludere la consegna dei beni.
È bene sottolineare che, in caso di cessione di beni facilmente deperibili, tale comunicazione resta facoltativa (il co.396 intende facilitare il passaggio di tali beni nei confronti di enti o associazioni con finalità di assistenza, beneficenza, educazione, ecc).
In particolare, la cessione di valore superiore ai 15.000 euro deve avvenire mediante comunicazione scritta da trasmettere almeno 5 giorni prima all’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza di competenza, indicando data, ora, luogo di inizio trasporto, destinazione dei beni e ammontare complessivo in riferimento al prezzo di acquisto.
Infine, il cedente ha l’obbligo di emettere regolare documento di trasporto (DDT), mentre l’ente ricevente deve redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Legge 4 gennaio 1968, nr. 15), indicando la natura, la qualità e la quantità dei beni ricevuti.
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