Regime Forfettario: cause di esclusione

 

Il legislatore ha stabilito diverse cause di esclusione dei contribuenti che vogliono adottare il regime forfettario.

Alcune di queste, ad esempio, impediscono l’accesso al regime ai contribuenti che si avvalgono dei regimi IVA speciali, oppure a quei soggetti che hanno

conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilati per importo superiore a 30.000 euro, o che si avvalgono di regimi forfettari di determinazione del reddito.

La Legge di Stabilità 2015 (Legge nr. 190 del 2014) ha introdotto, lo scorso anno, il nuovo “regime forfettario” che sostituisce il regime di vantaggio (aliquota sostitutiva del 5%).

Il nuovo regime differisce dal precedente minimi per una diversa aliquota sostitutiva d’imposta (15 % per il forfettario a fronte del 5% dei vecchi minimi),

ma in generale, riprende più o meno le stesse condizioni di accesso del vecchio regime.

Oltre alle condizioni di accesso, la Legge nr. 190/2014 stabilisce anche le cause che ostacolano il contribuente che esprime la volontà ad operare in regime forfettario.

In particolare sono esclusi dal regime i contribuenti che:

  1. che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (es. tabacchini, editoria, agricoltura, agriturismo, agenzia viaggi, vendite a domicilio, vendita beni usati, ecc.). L’esclusione permane anche in caso di ulteriore attività invece ammessa;
  2. che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  3. non residenti, ad eccezione dei residenti in uno degli stati membri dell’Ue, a patto che producano almeno il 75% del reddito in Italia;
  4. che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili, ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi
  5. partecipanti a società di persone, associazioni professionali (art. 5 Tuir) o a società a responsabilità limitata che abbiano optato per la “trasparenza fiscale” (art. 116 Tuir).

Ne segue che non costituisce causa di esclusione la qualità di socio di una SRL che adotta il criterio della tassazione ordinaria.

Per quanto riguarda le attività soggette ai regimi speciali ai fini IVA, la circolare 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alla possibilità di accedere o meno al regime forfettario attraverso l’esercizio parallelo di una seconda attività.

In particolare il contribuente che esercita un’attività, per cui è precluso l’accesso al regime forfettario, ad esempio chi si occupa della vendita di sali e tabacchi, non potrà avvalersi dello stesso, nemmeno per una seconda attività che decidesse esercitare, come la connessa gestione di un bar.

Il legislatore ha previsto delle eccezioni:

  1. produttori agricoli: essi, infatti, considerati titolari di reddito fondiario e non di reddito derivante dall’esercizio di attività agricola, e pertanto non esercitando attività d’impresa, possono usufruire del regime per le altre attività che intendono svolgere;
  2. soggetti non residenti: si tratta di soggetti che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni (SEE), e che necessariamente producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

Altra causa di esclusione è rappresentata dal possesso di una partecipazione in società di persone, associazioni professionali oppure in S.r.l. che abbia optato per la trasparenza fiscale.

A tal proposito La circolare nr. 10/E/2016 sottolinea che “se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime di favore, la causa di esclusione non opera“.

Mentre, il contribuente, in corso di applicazione del regime forfettario, che erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine ell’esercizio, non è escluso dallo stesso regime.

Inoltre la causa di esclusione non opera qualora la partecipazione sia acquisita nel corso dell’anno, successivamente alla cessazione dell’attività soggetta al regime forfettario. 

È, infine, escluso il soggetto che nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati per un importo superiore ai 30.000 euro. Il limite di 30.000 euro non opera qualora il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nel corso dell’anno.

Inoltre il limite rileva qualora il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente, ma ne abbia intrapreso uno nuovo ed ancora in essere al 31/12.

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