Quote societarie e regime forfetario

La partecipazione in società non è sempre causa di esclusione dal regime forfetario

 

Il comma 57 della Legge nr. 190/14, introduttivo del regime forfetario, prevede le seguenti

 

CAUSE DI ESCLUSIONE

  1. che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (es. tabacchini, editoria, agricoltura, agriturismo, agenzia viaggi, vendite a domicilio, vendita beni usati, ecc.). L’esclusione permane anche in caso di ulteriore attività invece ammessa;
  2. che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  3. non residenti, ad eccezione dei residenti in uno degli stati membri dell’Ue, a patto che producano almeno il 75% del reddito in Italia;
  4. che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili, ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
  5. soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro
  6. partecipanti a società di persone, associazioni professionali (art. 5 Tuir) o a società a responsabilità limitata che abbiano optato per la “trasparenza fiscale” (art. 116 Tuir). Ne segue che non costituisce causa di esclusione la qualità di socio di una SRL che adotta il criterio della tassazione ordinaria (ossia, senza opzione per la trasparenza fiscale). La causa di esclusione opera a condizione che la società sia attiva, ovvero abbia effettivamente svolto attività economica. La causa di esclusione non opera, invece, qualora la partecipazione sia stata ceduta entro la fine del periodo d’imposta precedente e prima (AdE crc. nr. 10/2016). Ovviamente, l’esclusione non opera in caso di amministratore di società non socio.

 

In sostanza, questa ultima causa di esclusione opera ogni qual volta, per il medesimo periodo d’imposta, il possesso della partecipazione comporta anche la titolarità del relativo reddito.

 

Pertanto, il socio che intende avvalersi del regime di favore deve cedere la partecipazione nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime di favore. Ciò, in quanto il relativo reddito di partecipazione (dividendo se Srl o Spa ovvero quota-parte di reddito di società di persone) sarà imputato al titolare della medesima che risulta alla data di chiusura dell’esercizio, cioè, il nuovo titolare acquirente.

 

Allo stesso modo, l’esclusione non non opera anche quando, in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell’esercizio.

 

Ancora, l’esclusione non opera nemmeno nelle ipotesi in cui il contribuente (in regime forfetario) dismetta, purché entro la fine dell’anno, la partecipazione a causa dello scioglimento della società ovvero erediti una partecipazione in società di persone o in una società di capitali trasparente, di una società che viene liquidata entro il 31 dicembre del medesimo anno in cui ha acquisito la qualifica di socio.

 

Inoltre, la preclusione non scatta nel caso in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo d’imposta in cui il soggetto ha cessato l’attività per la quale ha applicato il regime forfetario per la frazione di anno interessata dall’attività medesima.

 

Infine, è utile ricordare che il regime forfettario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso (comma 54), ovvero si verifica una delle cause di esclusione (comma 57).

L’unica causa di esclusione dal periodo d’imposta in corso è la causa di esclusione nr. 5: reddito soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

 

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