Dichiarazione Redditi

Perdite fiscali per i semplificati: è possibile il riporto negli anni successivi

La Legge di Bilancio 2019 (art. 1 co. 23-26 Legge nr. 145/2018) ha allineato la deducibilità delle perdite d’esercizio subite dai soggetti in contabilità semplificata alla regola di riporto delle perdite come prevista per i soggetti in contabilità ordinaria. E così è stato riscritto l’art. 8 TUIR.

 

Tale intervento normativo si è reso necessario soprattutto in conseguenza degli effetti dell’irrelavanza dall’esercizio  delle rimanenze finali di magazzino nella dichiarazione dei redditi dei soggetti in semplificata. Infatti, l’incoerenza che si era prospettata consisteva proprio nel divieto di riporto della perdita negli anni successivi generata dall’irrilevanza fiscale delle rimanenze di magazzino.

A differenza dei soggetti in contabilità ordinaria che, invece, possono riportare detta perdita fiscale in compensazione con redditi (della stessa natura) maturati nei successivi cinque esercizi. Inoltre, non è previsto alcun limite temporale se le perdite riguardano una nuova attività (startup).

Con la nuova formulazione dell’art. 8 TUIR, per tutti i contribuenti (professionisti, ditte e società) a prescindere dal sistema contabile adottato (semplificato o ordinario):

1) scompare ogni riferimento temporale perciò le perdite sono scomputabili illimitatamente

2) è introdotto il limite dell’80% di scomputo dal reddito della stessa natura (impresa)

3) è introdotto un periodo transitorio solo per i soggetti in contabilità semplificata:

       – 2018-2019: deducibilità delle perdite pregresse nei limiti del 40% dei redditi

       – 2020: deducibilità delle perdite pregresse nei limiti del 60% dei redditi

       – dal 2021: deducibilità delle perdite pregresse nei limiti del 80% dei redditi

Pertanto, già in sede di dichiarazione dei redditi per il 2018 (mod. Redditi/2019) è necessario adottare una tabella di calcolo, da conservare anche per gli esercizi successivi, per il riporto delle perdite.

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Per approfondire, ecco l’approfondimento dell’Agenzia delle Entrate FiscoOggi: perdite delle imprese Irpef_1

 

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