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Partita IVA agricola: regime speciale

Le imprese agricole possono usufruire del “regime di esonero” purché con con volume d’affari non superiore a 7.000 euro all’anno.

 

 

Come per ogni attività di vendita di prodotti agroalimentari – purché svolta in maniera continuativa ed organizzata ai sensi art. 2083 cod. civ. – è necessario innanzitutto aprire una cosiddetta “partita Iva agricola” (es. codice Ateco 01.13.10 – coltivazione di ortaggi in piena aria).

Non è necessario possedere un terreno di proprietà o una fattoria, poiché è prevista la possibilità di detenerli in comodato d’uso.

Seppur non risulta esserci un limite minimo di estensione di terreni, è consigliabile disporre di una superficie idonea ad assicurare una produzione nei limiti della franchigia.

 

Dal 1 gennaio 2007, possono usufruire del regime di esonero dal versamento dell’Iva (nonché dagli obblighi contabili e documentali e dalla presentazione della dichiarazione annuale), i produttori agricoli che nell’anno solare precedente abbiano realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedano di realizzare) un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, a prescindere dal luogo di esercizio dell’attività (art. 34, co.6, DPR 633/1972).

Il volume d’affari deve essere composto per almeno 2/3 da prodotti compresi nella Tabella A parte I DPR nr. 633/72.

 

A norma della Legge nr. 77/1997 art. 2, co. 6, i produttori agricoli assoggetati al regime di franchigia (il cui limite è stato fissato con D. Lgs. 262/2006), non sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese.

Tuttavia, si ricorda che la concessione dei benefici e delle agevolazioni fiscali, quali ad esempio quella riferita alla fruizione del carburante agricolo agevolato, è riservata ai soli soli soggetti iscritti nel Registro delle imprese (D. Lgs. nr. 173/1998, DM nr. 454/2001).

 

L’iscrizione non è necessaria neanche per l’acquisto di un mezzo agricolo (es. trattore), per il quale il passaggio di proprietà (presso la MTC) può avvenire con semplice dichiarazione sostitutiva recante l’autocertificazione del proprio stato di soggetto in franchigia.

 

In seguito all’adesione al regime speciale di esonero è sufficiente conservare e numerare le fatture di acquisto e le autofatture emesse dai clienti (i soggetti in regime di esonero, infatti, non possono emettere fattura) salvo gli adempimenti per gli acquisti Intra-Ue.

 

Gli acquirenti da soggetti esonerati devono annotare distintamente nel registro acquisti le autofatture emesse e possono detrarre l’Iva sulle stesse.

 

In caso di superamento del limite del volume d’affari (7.000 euro), il regime di esonero cessa a partire dall’anno successivo.

Se invece le cessioni agricole in corso dell’anno diventano inferiori a 2/3 del volume d’affari e permangono tali fino al 31 dicembre, il regime di esonero cessa già nell’anno stesso con applicazione della seguente procedura (CM nr. 328/E, 24/12/1997):

  1. per l’intero anno solare rimangono applicabili le regole del regime di esonero;
  2. a fine anno si verifica se permane l’effettivo sforamento del limite dei 2/3;
  3. entro la presentazione delle dichiarazioni si effettua la registrazione riepilogativa delle autofatture (distinte in base alle percentuali di compensazione), con annotazione separata delle autofatture per operazioni non agricole, dei corrispettivi e delle fatture d’acquisto relative a beni o servizi utilizzati in operazioni non agricole. Entro lo stesso termine va liquidata l’Iva dovuta per l’intero anno ed effettuato il relativo versamento riferito alle operazioni non agricole.

 

Fatti salvi i vantaggi derivanti dall’adesione al regime speciale di esonero, i produttori agricoli possono eventualmente optare (secondo le modalità previste dal DPR 442/1997) per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari.

L’opzione è vincolante per un periodo di almeno 3 anni a partire dal 1 gennaio dell’anno di esercizio della stessa.

L’opzione ha effetto fino a revoca e sia l’una che l’altra (esercitabili mediante comportamento concludente) vanno comunicate nella dichiarazione annuale Iva da presentare nell’anno successivo alla scelta operata.

La mancata comunicazione (sanzione da 250 a 2.065 euro) non toglie validità all’opzione purchè gli adempimenti previsti (DPR 442/1997) siano stati concretamente e regolarmente effettuati.

 

Per quanto riguarda l’aspetto previdenziale, l’obbligo di iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli professionali (IAP) sorge al verificarsi di alcune condizioni previste dalla normativa:

  • per i coltivatori diretti, quando il fabbisogno lavorativo del fondo agricolo è superiore a 104 giornate annue (con l’attività agricola che costituisce la maggior fonte di reddito) e la prestazione di lavoro del nucleo familiare è non inferiore a 1/3 di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo (artt. 2-3 Legge nr. 9 del 1963);
  • per gli imprenditori agricoli professionali, quando l’attività agricola occupa almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e il reddito prodotto costituisce almeno il 50% del reddito globale (25% per aziende ubicate in zone svantaggiate) (art. 1 D. Lgs. nr. 99 del 2004).

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione