Fra le spese detraibili maggiormente conosciute, un posto di rilievo meritano gli interessi per mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale.
In questo breve approfondimento si cercherà di illustrare tale detrazione d’imposta evidenziandone i suoi tratti essenziali.
Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione derivanti da clausole di indicizzazione relativi a mutui ipotecari stipulati per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale costituiscono, ai fini fiscali, dei cosiddetti “oneri detraibili”, ossia delle spese che concorrono a ridurre l’ammontare delle imposte da pagare nell’anno in questione.
Innanzitutto è importante chiarire che è possibile detrarre dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% dell’ammontare complessivo degli interessi passivi relativi ai mutui suddetti.
In più, riguardo l’ammontare degli interessi passivi annuali, la legge fiscale prevede un limite massimo, oltre il quale non è possibile usufruire della detrazione suddetta.
Tale limite è pari a € 4.000,00 annuali, che comporta una detrazione fiscale massima di € 760,00 (4.000,00 x 19%).
In secondo luogo è importante chiarire quale sia la definizione precisa che la normativa fiscale dà al concetto di “abitazione principale”.
L’abitazione principale è l’immobile in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Per “familiari” si intende il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Da ciò ne consegue che la detrazione in oggetto è valida anche nel caso in cui il contribuente sia acquirente e intestatario del contratto di mutuo e l’immobile venga adibito ad abitazione principale di un suo familiare.
Ai fini della detrazione in questione è importante che la casa sia adibita ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto.
Inoltre è necessario che l’acquisto dell’immobile sia avvenuto nell’anno successivo o antecedente alla stipula del mutuo ipotecario.
Il diritto alla detrazione si sospende a partire dall’anno successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale.
Se tuttavia il contribuente decide di adibire nuovamente l’immobile in questione quale propria abitazione principale, egli può usufruire nuovamente della detrazione in questione, relativamente alle rate pagate a decorrere dal momento della ridestinazione suddetta.
I mutui stipulati entro il 31.12.2000, ad esempio, godono della detrazione in questione a condizione che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dall’acquisto.
I mutui contratti nel 1993, invece, godono della detrazione in questione a condizione che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro la data del 8.06.1994.
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