Dichiarazione Redditi

Imposta sostitutiva sui compensi da attività di lezioni private e ripetizioni

Imposta sostitutiva per i compensi ottenuti con lezioni private e ripetizioni

 

A decorrere dal 1° gennaio 2019 sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle
scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, con l’aliquota del 15 %, salva l’opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.

Le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali.

I redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) in quanto, in mancanza di una previsione normativa che ne escluda espressamente la rilevanza, restano applicabili le regole generali in base alle quali il reddito rilevante ai fini ISEE è ottenuto sommando anche i redditi assoggettati a imposta sostitutiva.

E’ stabilito che l’imposta sostitutiva in commento è versata entro il termine previsto per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche alla cui disciplina, altresì, si rinvia per quanto concerne la regolamentazione della liquidazione, dell’accertamento, della riscossione, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso afferenti alla medesima imposizione sostitutiva.

Rimane ferma la possibilità per il contribuente di far concorrere i suddetti compensi alla formazione del reddito complessivo, sulla base dell’esercizio di una specifica opzione le cui modalità saranno stabilite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi.

Per il versamento in acconto e a saldo dell’imposta sostitutiva si applicano le disposizioni in materia di versamento in acconto e a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. I codici tributo per il versamento di acconto e saldo saranno istituiti con apposita risoluzione.

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