Il nuovo Regime Forfettario è stato introdotto nell’ordinamento italiano con la Legge di stabilità 2015, ed è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni.
Tale regime prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, nonché un’aliquota sostitutiva diversa da quelle ordinariamente previste.
Con la Legge di Stabilità 2015, il legislatore ha sostituito il regime dei “vecchi minimi” con il nuovo regime agevolato e ha determinato delle differenti condizioni di accesso e di permanenza in tale regime, oltre la possibilità di beneficiare di alcune agevolazioni.
In particolare, la normativa prevede:
Mettendo a confronto i due regimi, si riscontra una prima differenza nell’importo della soglia dei ricavi prevista per l’accesso, pari a 30.000 euro per i vecchi minimi, mentre per il regime forfettario, tale soglia è variabile a seconda del codice attività.
La determinazione analitica del reddito, che contraddistingue il regime dei vecchi minimi, viene sostituita dalle modalità di determinazione forfettaria del reddito del nuovo regime agevolato, prevedendo in aggiunta l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi conseguiti e la possibilità di dedurre solo gli oneri contributivi.
Importanti cambiamenti sono stati introdotti anche in riferimento all’aspetto contributivo del regime agevolato, che a differenza del precedente regime, non prende in considerazione i minimali IVS.
A causa delle rilevanti differenze, la normativa ha disposto la coesione dei due regimi solo per l’anno 2015, e sempre in riferimento a tale anno, ha consentito, ai contribuenti interessati all’inizio di una nuova attività, di scegliere se operare nel regime dei vecchi minimi (aliquota 5%) o nel regime agevolato (aliquota 15%).
Tuttavia si è ritenuta necessaria una revisione del regime attraverso la legge di stabilità 2016.
Il legislatore ha disposto l’aumento delle soglie dei ricavi rispetto a quelle fissate per il 2015, passando da un importo di 15.000 euro per i professionisti, ad una soglia di 30.000 euro e in aggiunta, ha incrementato di 10.000 euro la soglia prevista per le altre categorie.
Inoltre dal 2016 e nel caso di inizio di una nuova attività, la normativa ha ridotto l’aliquota al 5% per i primi5 anni di attività.
Come cambia il regime contributivo
La legge di stabilità 2016, come previsto anche dalla precedente del 2015, ha modificato l’aspetto contributivo del regime forfettario.
Per il nuovo regime, il versamento dei contributi INPS viene effettuato sulla base di un calcolo degli stessi sul reddito, determinato a forfait, con particolari differenze per le categorie degli artigiani e dei commercianti.
Dal 2016, infatti, per gli artigiani e i commercianti iscritti alla Gestione IVS, è stato reintrodotto il minimale contributivo, seppur prevedendo una differenza fondamentale, ossia una riduzione del 35% dei contributi INPS complessivamente dovuti.
Pertanto restano invariate le scadenze (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio) per il versamento dei contributi sul minimale (ridotto del 35%), mentre la liquidazione in sede di Modello UNICO/2017 avviene per la parte dei contributi sul reddito eccedente il minimale.
Al fine di usufruire delle agevolazioni contributive è necessario effettuare una specifica comunicazione telematica:
Nessuna novità concerne gli iscritti alla Gestione separata, i quali continueranno a liquidare i contributi dovuti (saldo e acconti) applicando al reddito “forfettario” l’aliquota contributiva prevista, del 27,72%, e versandoli alle stesse scadenze previste per le imposte sul reddito.
Allo stesso modo non è previsto alcun cambiamento per i professionisti iscritti alla cassa di appartenenza. Anch’essi, infatti, continueranno a versare i contributi secondo le regole stabilite dalla cassa di appartenenza, utilizzando come imponibile contributivo il reddito “forfettario”.
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