L’attività di intermediazione, svolta sui portali telematici, è qualificabile come reddito di impresa, mentre solo nel caso di prestazioni occasionali, come definite al comma 2 dell’articolo 61 del DPR nr. 276/2003, i compensi percepiti rientrano nella categoria dei redditi diversi ex art. 67 del TUIR.
In caso di attività di vendita on line (commercio elettronico) svolta costantemente per molti mesi configura un’attività d’impresa rilevante ai fini delle imposte dirette (IRPEF) e dell’IVA: nella ricostruzione del reddito e del volume d’affari l’ufficio può avvalersi anche di elementi presuntivi purché coerenti e logici a fronte dei quali l’onere probatorio si sposta a carico del contribuente.
Ad esempio la società eBay permette a chiunque la possibilità di vendere i propri oggetti al miglior offerente, pagando una minima commissione, senza incorrere in alcun obbligo fiscale.
Appena le transazioni superano una certa soglia, il venditore non può essere più considerato come occasionale, ma professionale, quindi è soggetto alle leggi fiscali domestiche, deve aprire la partita Iva e pagare le imposte sulla parte di guadagno.
L’attività di intermediazione effettuata su portali di vendita on line qualifica, pertanto, l’attività di impresa, quando vi è un certo numero di transazioni effettuate: i ricavi guadagnati, di conseguenza, sono redditi di impresa e non redditi diversi.
Ovviamente se vengono effettuate poche vendite nell’arco di un anno di oggetti comuni, magari usati, su eBay non possono certamente integrare il requisito dell’abitualità, il quale, invece, secondo la giurisprudenza di legittimità, sussiste nel momento in cui l’attività sia caratterizzata da:
Sulla stessa posizione si attesta la prassi ministeriale, per cui si ha esercizio abituale dell’attività ogni qualvolta in cui un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo (RM n. 550326/1998).
L’attività di vendita di beni su internet è riconducibile a tre ipotesi distinte, alle quali corrispondono tre diverse conseguenze da un punto di vista fiscale. In particolare possiamo avere:
In caso di omessa dichiarazione fiscale, l’amministrazione finanziaria può verificare il reddito imponibile anche sulla base di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.
E’ considerato legittimo l’accertamento induttivo basato sull’elenco delle vendite effettuate dal portale eBay e riportate nel verbale della Guardia di finanza, se è fondato su dati e notizie raccolti dall’ufficio nei modi di legge. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza nr. 26987 del 22 ottobre 2019.
Infine, laddove ne sussistono i presupposti, è possibile applicare il regime fiscale agevolato dei Forfettari (Legge nr. 190/2014) con tassazione iniziale al 5% sul reddito forfetizzato, senza applicazione dell’IVA ma con un limite di fatturato annuo di 65.000 euro.
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