Sono un agente di commercio e vorrei sapere se le provvigioni di dicembre devono essere tassate l’anno dopo dal momento che le incasso nel mese di gennaio successivo.
Quella dell’agente di commercio è un’attività di servizi a cui la norma attribuisce una natura imprenditoriale e non già professionale come accade per, esempio, ai consulenti.
Infatti, il D. Lgs. nr. 59/2010 (di modifica della Legge nr. 204/1985) dispone che l’agente di commercio deve iscriversi (con SCIA) al Registro delle Imprese presso la Cameria di Commercio competente per la sede dell’attività.
La natura non professionale dell’agente di commercio deriva, in breve, dal fatto che opera nell’ambito commerciale come “intermediario”. Perciò, non può ravvisarsi alcuna attività professionale caratterizzata invece dalla prevalente incidenza dell’intelletto nell’erogazione di un servizio estraneo alla natura commerciale in senso stretto.
Soffermandoci sulla competenza delle provvigioni, il co. 4 art. 1748 cod. civ. recita: “Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.”
Dunque, in linea generale e salvo diverso accordo contrattuale, la provvigione matura al momento in cui il proponente ha provveduto alla consegna della merce ordinata a prescindere dal buon esito del pagamento da parte del cliente.
Perciò, le provvigioni sugli ordini consegnati a dicembre si intendono maturate nel mese di dicembre e vanno tassate nella dichiarazione dei redditi di quella l’anno anche se il relativo pagamento delle medesime è stato eseguito nel corso del mese di gennaio dell’anno dopo.
Come detto, questa è la regola generale. Ma se il contratto di agenzia prevede (deroga alla regola generale ex co. 4 art. 1748 cod. civ.) che le provvigioni maturano in un momento successivo (ma non oltre il momento della controprestazione da parte del cliente), anche ai fini fiscali prevale questa determinazione contrattuale.
Concludendo, la regola generale è che le provvigioni sono tassate per competenza (maturazione). Ma è importante verificare le condizioni contrattuali le quali possono prevedere una maturazione differente che determina uno slittamento temporale di imponibile tassabile.
Infine, la Legge di Bilancio per il 2017 cambia profondamente il sistema di tassazione.
Con modifica dell’art. 66 del TUIR e di altre disposizioni di legge ad esso collegate, viene rivisto e modificato il criterio di tassazione delle imprese in contabilità semplificata, passando dal criterio di competenza al criterio di cassa.
Pertnato, l’agente di commercio in contabilità semplificata, se fino al 2016 per esso si
determinerà il reddito d’impresa con il criterio di competenza indipendentemente dall’incasso o meno delle fatture sia di vendita che di acquisto, dal 2017 tale criterio di determinazione del reddito verrà applicato sulla base degli effettivi incassi e pagamento.
(articolo aggiornato)
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