La questione riguarda quei crediti vantati nei confronti di un debitore ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge nr. 3/2012).
La domanda spontanea è:
Posso dedurre dal reddito d’impresa la perdita del credito falcidiato dalla procedura di sovraindebitamento?
A rigore dell’art. 101 co. 5 del TUIR, il principio generale è che la perdita su crediti è deducibile dal reddito d’impresa se risulta
“[…] da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.”
In pratica, gli elementi certi e precisi si ravvisano allorquando il debitore, in alternativa, è assoggettato a:
a partire dalla data di:
Perciò, dal momento che la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento si configura come una vera e propria procedura concorsuale, è agevole concludere che le perdite subite per effetto dell’accordo o della liquidazione sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa ai sensi ex art. 101 co. 5.
Inoltre, è bene ricordare che per i crediti di modesto valore (ciascuno, entro i 2.500 euro per le PMI ed entro i 5.000 euro per le grandi imprese), il diritto alla deduzione fiscale spetta anche in assenza delle precedette condizioni (ossia, procedura concorsuale o accordo giudiziale di ristrutturazione) e qualora il credito sia (in alternativa):
Infine, a norma dell’art. 101 co. 6, le perdite su crediti accusate dalla società di persone e dalla società di capitali in regime di trasparenza fiscale sono deducibili pro-quota da parte di ciascun socio ma nei limiti degli stessi redditi d’impresa (omogeneità reddituale).
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