Crisi e Debiti

Imprenditore virtuoso: le misure premiali virtuoso introdotte dal Codice sulla Crisi

Le misure premiali all’imprenditore virtuoso

Il legislatore ha previsto una serie di misure atte a incentivare l’imprenditore ad anticipare l’emersione della crisi. Le misure premiali a sostegno della tempestività delineato dal codice viene completato da altre disposizioni.

L’articolo 14, comma 3 esclude la responsabilità solidale degli organi di controllo che segnalino tempestivamente all’organo amministrativo fondati indizi della crisi e in assenza di adeguata risposta o in caso di mancata adozione delle misure necessarie per superare la crisi, rivolgano la segnalazione all’Ocri.

Il codice prevede anche misure sanzionatorie in caso di ritardo o mancato accesso alle procedure di allerta e composizione.

 

IL PRESUPPOSTO COMUNE: LA TEMPESTIVITA’

La tempestività viene esplicitata in modo preciso dall’articolo 24 Cci, definendo non tempestiva il deposito delle istanze per accesso al procedimento per la composizione della crisi o alle procedure per la regolazione della crisi o dell’insolvenza oltre un termine rispettivamente di tre mesi per la composizione e di sei mesi per la regolazione.

Per fruire delle misure premiali l’imprenditore ha un orizzonte temporale di azione di tre mesi, se deve accedere al procedimento di composizione, o di sei mesi, se deve accedere direttamente al concordato, agli accordi di ristrutturazione o alla liquidazione giudiziale. Superati questi termini l’iniziativa si intende non tempestiva ai fini delle misure premiali.

I due termini di tre e sei mesi entro i quali l’imprenditore è tenuto ad attivarsi decorrono dal verificarsi di una delle seguenti situazioni:

  • prevalenza dei debiti scaduti da almeno 60 giorni per retribuzioni, rispetto al totale mensile delle retribuzioni
  • prevalenza di debiti verso fornitori, scaduti da almeno 120 giorni, rispetto a quelli non scaduti
  • superamento nell’ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi, degli indici della crisi

 

NECESSITA’ DI IMPLEMENTAZIONE  DEL MONITORAGGIO INTERNO DELL’ IMPRESA

Il legislatore della riforma sollecita l’imprenditore ad adeguare l’assetto organizzativo dell’impresa al monitoraggio degli indicatori ed indici di crisi, costringendolo nei fatti ad adempiere all’obbligo disposto. Tanto dispone il co. 2 art. 2086 del cod. civ.:

L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuita’ aziendale, nonche’ di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita’ aziendale.”

Il legislatore è consapevole di non potersi attendere istanze autonome di adeguamento, quindi predispone una rete di istituti tesi a incentivare l’imprenditore e i professionisti chiamati ad assisterlo a riconoscere la rilevanza del nuovo driver della tempestività e a caricarsi dei relativi oneri.

 

LA CUMULABILITA’ DELLE MISURE PREMIALI

Le misure premiali di natura prettamente concorsuale e tributaria possono cumularsi per espressa previsione legale. Ciò non implica solo l’applicazione di misure qualitativamente differenti, ma anche un cumulo quantitativo.

Per esempio, gli interessi su debiti tributari che scontano la riduzione per la parte maturata nel periodo della procedura di composizione della crisi, potranno essere dimezzati nella successiva procedura di regolazione della crisi in altri termini, quanto maturato per il tempo della procedura di composizione della crisi si ridurrà alla metà dell’interesse calcolato secondo la misura legale.

 

MISURE PREMIALI DI NATURA PRETTAMENTE CONCORSUALE

Le misure premiali di natura prettamente concorsuale consistono in:

  • raddoppio del termine massimo della proroga per il deposito del piano
  • riduzione della soglia di soddisfacimento garantita ai chirografari per beneficiare dell’esclusione delle proposte concorrenti nel concordato in continuità

Questo gruppo di misure premiali ha lo scopo di agevolare o tutelare l’imprenditore nell’iter per raggiungere soluzioni concordate:

  • da una parte, consentono al tribunale di concedere più tempo all’imprenditore per predisporre piano concordatario o accordi di ristrutturazione
  • dall’altra, “proteggendolo” maggiormente da proposte concorrenti (in altri termini, limitando la contendibilità della proposta principale)

 

MISURE PREMIALI DI NATURA FISCALE

Le misure premiali di natura fiscale consistono sostanzialmente nella riduzione di interessi e sanzioni. In via preliminare occorre ricordare come gli interessi e le sanzioni tributarie siano crediti assistiti dal medesimo privilegio che assiste il tributo o l’imposta.

Si precisa in oltre che le misure consistono in una riduzione dell’entità del debito e non in una esclusione del privilegio che assiste il relativo credito erariale.

Si tratta quindi di crediti che, secondo le regole ordinarie del concorso, dovrebbero essere, almeno per la parte assistita da privilegio, soddisfatti prioritariamente rispetto a crediti di rango inferiore e, in caso di accordo di ristrutturazione del debito e concordato preventivo.

Sono rimasti esclusi sa questa misura i debiti previdenziali.

 

MISURE PREMIALI DI NATURA PENALE

Le misure premiali di natura penale sono rappresentate da una causa di non punibilità e un’attenuante a effetto speciale, a seconda che il danno generato dalla condotta sia o meno tenue. La causa di esclusione della punibilità esclude uno degli elementi costitutivi della fattispecie di reato (la punibilità) che non si configura mandando assolto l’imputato, pur riconoscendosi astrattamente una responsabilità colpevole per l’illecito contestato.

La circostanza attenuante invece attiene la gradazione della pena nell’intervallo della cornice edittale e presuppone quindi la condanna per il reato. Una delle conseguenze di tale distinzione, applicata alle misure in commento, consiste nel fatto che solo nella prima ipotesi l’imputato, non avendo commesso il reato, non è sanzionabile nemmeno con pene accessorie.

Le due misure si applicano per i seguenti reati:

  • bancarotta fraudolenta, per i reati commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori
  • bancarotta semplice, per fatti commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori
  • ricorso abusivo al credito
  • estensione dei suddetti reati ai fatti commessi da soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo e accomandita semplice soggette a liquidazione giudiziale
  • fatti di bancarotta nel concordato preventivo

I soggetti attivi che beneficiano delle misure sono i soggetti che depositano istanza o  domanda di accesso a procedura di risoluzione della crisi o dell’insolvenza.

 

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