Categorie: Crisi e Debiti

Anatocismo Bancario: novità dal 1° ottobre 2016

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze nella funzione di Presidente del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) in data 3 agosto 2016 ha emanato il D. Lgs. nr. 343.

 

Dunque, dal 1° ottobre 2016 l’anatocismo sui contratti bancari trova dei punti fermi ai quali le banche devono necessariamente adeguarsi.

 

Come è noto, nel linguaggio bancario l’anatocismo rappresenta, su un determinato capitale, la produzione di interessi (capitalizzazione) da altri interessi resi produttivi sebbene siano scaduti o non pagati.

 

Nella prassi bancaria tali interessi vengono definiti composti (es. di anatocismo sono il calcolo dell’interesse attivo su un conto di deposito o il calcolo dell’interesse passivo di un mutuo).

 

Pertanto, gli interessi scaduti vengono sommati al capitale costituendo un unico importo, che a sua volta produce ulteriori interessi.

 

Nella sua nuova formulazione, l’art. 120, co. 2 del D. Lgs. nr. 385/1993 (noto come TUB – Testo Unico Bancario), per quanto riguarda le operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, attribuisce al CICR la facoltà di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi.

 

Ai fini del Provvedimento, si definisce:

  • cliente”, qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario (escludendo le banche, le assicurazioni e più in generale i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria, comprese società controllate e controllanti);
  • intermediario”, le banche, gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale finanziamenti ai quali si applica il titolo VI del TUB;
  • “conto di pagamento”, un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento (art.1, co. 1, lett. 1), D. Lgs. nr. 11/2010).

 

Considerando il lato oggettivo del Decreto, si fa riferimento a:

  1. le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito;
  2. i rapporti di conto corrente;
  3. i rapporti di conto di pagamento;
  4. le aperture di credito regolate in conto corrente;
  5. le aperture di credito regolate in conto di pagamento;
  6. gli sconfinamenti intesi come le somme di denaro utilizzate dal cliente (in “extrafido” ovvero “in assenza di fido”).

 

In generale, gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora.

 

In particolare, in riferimento ai rapporti di conto corrente bancario si prevede che:

  1. nel conteggio degli interessi creditori e debitori deve essere assicurata la stessa periodicità temporale (comunque di almeno un anno);
  2. gli interessi sono conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno e comunque al termine del rapporto per cui sono dovuti;
  3. per i contratti stipulati durante l’anno, il conteggio è comunque effettuato al 31 dicembre dell’anno stesso.

 

Le disposizioni del citato D. Lgs. nr. 343/2016:

  • devono essere applicate dagli intermediari, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016;
  • sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente;
  • devono essere previste anche per i contratti in corso.

 

Infine, gli interessi così liquidati devono essere distintamente corrisposti dal cliente salvo la sua volontà di addebitarli in c/c per cui essi costituiscono nuovo capitale per la maturazione di interessi nell’anno successivo a quello di maturazione.

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