Novità in materia di codice della crisi

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), introdotto con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ha subito nel corso degli anni profonde modifiche che ne hanno ridisegnato l'impianto originario. Di seguito una panoramica aggiornata al 2026 dei principali istituti e delle novità normative più rilevanti.

Il percorso legislativo fino ad oggi

I principali passaggi normativi che hanno portato all'attuale assetto del Codice della Crisi sono:

  • Legge 19 ottobre 2017, n. 155 (legge delega)
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII nella versione originaria)
  • D.L. 23/2020 convertito in L. 40/2020 (rinvio dell'entrata in vigore)
  • D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021 (introduzione della Composizione Negoziata della Crisi)
  • D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (recepimento Direttiva UE 2019/1023 – Direttiva Insolvency, in vigore dal 15 luglio 2022)
  • D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (ulteriori disposizioni correttive e integrative)

La Composizione Negoziata della Crisi

Il sistema di allerta originariamente previsto dal CCII è stato abrogato e sostituito dalla Composizione Negoziata della Crisi (CNC), introdotta dal D.L. 118/2021 e ora disciplinata dagli artt. 12-25 undecies del CCII. Si tratta di uno strumento volontario che consente all'imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o finanziario di richiedere la nomina di un esperto indipendente per agevolare le trattative con i creditori, al fine di risanare l'azienda.

Prededuzione dei crediti professionali

Sono ammessi in prededuzione i crediti professionali derivanti non solo da attività negoziali autorizzate dagli organi della procedura, ma anche da attività non negoziale, purché causalmente connesse alle funzioni assegnate. Questa previsione è rimasta sostanzialmente confermata nell'attuale testo del CCII.

Albo dei gestori della crisi

L'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure concorsuali è operativo. Per quanto riguarda i requisiti di iscrizione:

  • Commercialisti e avvocati: corso professionalizzante da 40 ore (rispetto alle 200 ore richieste per le altre categorie)
  • Professionisti con esperienza pregressa: chi ha ricoperto incarichi di curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale in almeno due procedure negli ultimi quattro anni può iscriversi senza obbligo di corso, fermo restando l'adempimento della formazione continua biennale dell'ordine di appartenenza
  • È obbligatorio in ogni caso il rispetto dei requisiti di formazione continua periodica

Obblighi di segnalazione e rilevazione della crisi

Con l'entrata a regime del CCII (dal 15 luglio 2022), le imprese sono tenute ad adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi (art. 2086 c.c.). Gli organi di controllo societari (sindaci, revisori) hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi.

I creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agente della riscossione) sono tenuti a segnalare all'imprenditore il superamento di determinate soglie di debito, come previsto dall'art. 25 novies del CCII, per consentirgli di accedere tempestivamente agli strumenti di regolazione della crisi.

Soglie dimensionali rilevanti

Restano rilevanti, ai fini di diverse disposizioni del Codice, i parametri dimensionali riferiti alle micro e piccole imprese. In particolare, si fa riferimento ai criteri dell'art. 2477 c.c. per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore nelle s.r.l., che prevede soglie di:

  • Totale attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro
  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro
  • Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità

Il superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno di tali limiti obbliga alla nomina dell'organo di controllo. Per aggiornamenti normativi specifici e per valutare la propria situazione aziendale, si consiglia di rivolgersi a un professionista abilitato.

Domande frequenti

Per le nano imprese è previsto uno slittamento di sei mesi nell'adozione obbligatoria dei sistemi di allerta della crisi. Questa misura tiene conto delle dimensioni ridotte di tali imprese, concedendo loro più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni normative.
Commercialisti e avvocati che desiderano iscriversi all'albo ministeriale dei gestori della crisi devono frequentare un corso professionalizzante da 40 ore, a differenza delle altre categorie di professionisti che sono tenute a un corso da 200 ore. Questa riduzione riconosce la formazione giuridico-economica già posseduta da tali categorie.
Possono iscriversi immediatamente all'albo tutti i professionisti che, alla data di entrata in vigore dell'art. 356 del CCII, siano stati nominati curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali in almeno due procedure negli ultimi quattro anni. A questi soggetti non è richiesto alcun corso, ma dovranno comunque assolvere l'obbligo di formazione continua biennale previsto dal proprio ordine professionale.
L'obbligo di segnalazione della crisi da parte di controllori, sindaci, revisori e creditori pubblici qualificati è stato posticipato al 15 febbraio 2021, rispetto alla precedente data del 15 agosto 2019. Tuttavia, questa disposizione non si applica a tutte le imprese: ne sono escluse quelle che negli ultimi due esercizi non abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti: totale attivo di 4 milioni di euro, ricavi di 4 milioni di euro, o 20 dipendenti medi.
Le modalità di iscrizione, sospensione ed esercizio previste per il nuovo albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria sono state rinviate di quattro mesi, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020. Questo rinvio consente ai professionisti di avere più tempo per maturare i crediti necessari per l'iscrizione e per completare le attività di aggiornamento richieste.