Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), introdotto con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ha subito nel corso degli anni profonde modifiche che ne hanno ridisegnato l'impianto originario. Di seguito una panoramica aggiornata al 2026 dei principali istituti e delle novità normative più rilevanti.
Il percorso legislativo fino ad oggi
I principali passaggi normativi che hanno portato all'attuale assetto del Codice della Crisi sono:
- Legge 19 ottobre 2017, n. 155 (legge delega)
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII nella versione originaria)
- D.L. 23/2020 convertito in L. 40/2020 (rinvio dell'entrata in vigore)
- D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021 (introduzione della Composizione Negoziata della Crisi)
- D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (recepimento Direttiva UE 2019/1023 – Direttiva Insolvency, in vigore dal 15 luglio 2022)
- D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (ulteriori disposizioni correttive e integrative)
La Composizione Negoziata della Crisi
Il sistema di allerta originariamente previsto dal CCII è stato abrogato e sostituito dalla Composizione Negoziata della Crisi (CNC), introdotta dal D.L. 118/2021 e ora disciplinata dagli artt. 12-25 undecies del CCII. Si tratta di uno strumento volontario che consente all'imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o finanziario di richiedere la nomina di un esperto indipendente per agevolare le trattative con i creditori, al fine di risanare l'azienda.
Prededuzione dei crediti professionali
Sono ammessi in prededuzione i crediti professionali derivanti non solo da attività negoziali autorizzate dagli organi della procedura, ma anche da attività non negoziale, purché causalmente connesse alle funzioni assegnate. Questa previsione è rimasta sostanzialmente confermata nell'attuale testo del CCII.
Albo dei gestori della crisi
L'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure concorsuali è operativo. Per quanto riguarda i requisiti di iscrizione:
- Commercialisti e avvocati: corso professionalizzante da 40 ore (rispetto alle 200 ore richieste per le altre categorie)
- Professionisti con esperienza pregressa: chi ha ricoperto incarichi di curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale in almeno due procedure negli ultimi quattro anni può iscriversi senza obbligo di corso, fermo restando l'adempimento della formazione continua biennale dell'ordine di appartenenza
- È obbligatorio in ogni caso il rispetto dei requisiti di formazione continua periodica
Obblighi di segnalazione e rilevazione della crisi
Con l'entrata a regime del CCII (dal 15 luglio 2022), le imprese sono tenute ad adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi (art. 2086 c.c.). Gli organi di controllo societari (sindaci, revisori) hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi.
I creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agente della riscossione) sono tenuti a segnalare all'imprenditore il superamento di determinate soglie di debito, come previsto dall'art. 25 novies del CCII, per consentirgli di accedere tempestivamente agli strumenti di regolazione della crisi.
Soglie dimensionali rilevanti
Restano rilevanti, ai fini di diverse disposizioni del Codice, i parametri dimensionali riferiti alle micro e piccole imprese. In particolare, si fa riferimento ai criteri dell'art. 2477 c.c. per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore nelle s.r.l., che prevede soglie di:
- Totale attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità
Il superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno di tali limiti obbliga alla nomina dell'organo di controllo. Per aggiornamenti normativi specifici e per valutare la propria situazione aziendale, si consiglia di rivolgersi a un professionista abilitato.