Imposta sostitutiva per imprenditori individuali e professionisti

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali e professionisti

Nota di aggiornamento (2026): Il regime di imposta sostitutiva al 20% per i contribuenti con ricavi compresi tra 65.001 e 100.000 euro, originariamente previsto dalla Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) con decorrenza dal 1° gennaio 2020, non è mai entrato concretamente in vigore. La sua applicazione è stata ripetutamente sospesa dal legislatore e, allo stato attuale, il regime non risulta operativo. I contribuenti che superano la soglia del regime forfetario (attualmente fissata a 85.000 euro di ricavi o compensi annui) sono pertanto soggetti alla tassazione ordinaria IRPEF per scaglioni, alle relative addizionali regionali e comunali e, ove applicabile, all'IRAP.

Regime forfetario: il regime agevolato attualmente in vigore

Il regime attualmente applicabile per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali con ricavi fino a 85.000 euro annui è il regime forfetario, disciplinato dalla L. n. 190/2014 e successive modificazioni. Esso prevede:

  • Un'aliquota sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività in presenza dei requisiti previsti)
  • La determinazione del reddito imponibile tramite l'applicazione di un coefficiente di redditività forfetario in base al codice ATECO dell'attività svolta
  • L'esonero dall'IVA e dai relativi adempimenti, con obbligo di fatturazione elettronica
  • La non applicazione delle ritenute d'acconto sui compensi percepiti, previo rilascio di apposita dichiarazione al committente

Tassazione ordinaria per ricavi superiori a 85.000 euro

I soggetti con ricavi o compensi superiori a 85.000 euro annui sono esclusi dal regime forfetario e applicano la tassazione IRPEF ordinaria per scaglioni, con le relative addizionali regionali e comunali. Tali soggetti sono inoltre tenuti agli ordinari adempimenti IVA, all'applicazione delle ritenute d'acconto e, ove ricorrano i presupposti, al versamento dell'IRAP.

Per qualsiasi approfondimento sul regime fiscale più adatto alla propria situazione, si consiglia di rivolgersi a un commercialista o consulente fiscale abilitato, in grado di valutare le specificità del singolo caso alla luce della normativa vigente.

Domande frequenti

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 20%. Essa sostituisce l'IRPEF con la sua tassazione progressiva per scaglioni, le addizionali regionali e comunali e l'IRAP, semplificando il carico fiscale per i soggetti che rientrano nella soglia di ricavi prevista.
Sono esclusi dal regime, tra gli altri, i soggetti che applicano regimi speciali IVA o forfetari, i non residenti (salvo eccezioni UE/SEE), chi effettua prevalentemente cessioni di fabbricati o terreni edificabili, e chi partecipa a società di persone o controlla SRL che svolgono attività riconducibili alla propria. Sono inoltre escluse le persone fisiche che operano prevalentemente nei confronti di ex o attuali datori di lavoro.
Sì, i contribuenti che applicano l'imposta sostitutiva sono esonerati dall'applicazione dell'IVA e dai relativi adempimenti, analogamente a quanto previsto per il regime forfetario. Rimane tuttavia obbligatorio l'utilizzo della fatturazione elettronica.
Il reddito viene determinato secondo le ordinarie disposizioni in materia di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, senza agevolazioni particolari nella base imponibile. Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, si considera la somma dei ricavi e compensi di tutte le attività esercitate per verificare il rispetto della soglia.
No, i contribuenti che applicano l'imposta sostitutiva non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui compensi che pagano ad altri soggetti. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi devono indicare il codice fiscale del percettore e l'ammontare dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta.