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L’Agenzia delle Entrate, con circolare nr. 15 del 12 luglio 2018, ha chiarito (e confermato quanto già detto nella circolare nr. 71/2000) le modalità di calcolo dell’IVA agevolata del 10% sui “beni significativi” così come disposto dall’art. 1 co. 19 della Legge Stabilità 2018 (Legge nr. 205 del 27 dicembre 2017).
A norma dell’art. 7 co. 1 lett. b) della Legge nr. 488/1999, l’IVA del 10% si applica ai seguenti lavori di manutenzione e di ristrutturazione (art. 31 co. 1 lett. a) e b) Legge n. 457 del 1978 (successivamente rifuso nell’art. 3, primo comma, lett. a) e b) del Testo Unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380
realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata:
Con D.M. del 29 dicembre 1999, sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni di cui alla precedente punto 4), ai quali l’aliquota ridotta del 10% si applica “… fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni”.
I beni significativi sono stati così individuati:
Per tali beni, l’IVA agevolata 10% si applica sul costo solo sino all’importo della manodopera impiegata (compreso il markup, ossia guadagno) nella fase di installazione.
ATTENZIONE! – L’IVA agevolata 10% si applica sui beni significativi a condizione che siano forniti dal soggetto (impresa) che esegue i lavori di ristrutturazione.
Perciò, nell’ipotesi di acquisto diretto da parte del proprietario (o altro avente diritto) si applica l’IVA ordinaria del 22%. Lo stesso dicasi se egli dovesse acquistare anche le materie prime, semilavorati e beni finiti.
Riguardo alla determinazione del valore dei beni significativi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “… deve essere determinato in base ai principi di carattere generale che disciplinano l’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, tenendo conto della norma di cui all’art. 13 DPR nr. 633/72 alla determinazione base imponibile ...”.
E la stessa Legge di Stabilità 2018 (art. 1 co. 19 Legge nr. 205/17) chiarisce che detto valore “deve tener conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi”.
Pertanto, il valore dei beni significati è pari ad uno dei seguenti costi:
Se il calcolo è meno complesso rispetto al costo di acquisto del bene significativo, lo stesso non vale se è necessario stabilire il costo di produzione sopratutto per quelle imprese artigiane (la maggior parte!) prive di contabilità analitica.
La stessa circolare nr. 15/2018 dell’Agenzia delle Entrate è sottolinea che, per calcolo del costo di produzione, “… assumono rilevanza oltre ai costi direttamente imputabili al prodotto, anche i costi indiretti (c.d. costi generali di produzione) sostenuti nel corso della produzione dei beni (come l’ammortamento di beni materiali e immateriali che contribuiscono alla produzione, le manutenzioni e le riparazioni, ecc.), ad esclusione dei costi generali e amministrativi e dei costi di distribuzione dei prodotti. Nel caso in cui il fornitore dei beni significativi sia un’impresa individuale, il valore della manodopera impiegata – compresa, nei termini anzidetti, tra gli oneri che concorrono alla produzione dei beni significativi – può essere determinato tenendo conto della remunerazione del titolare dell’impresa.”
ATTENZIONE! – Per quei beni annessi o complementari rispetto ai beni significativi (esempio: tapparelle, zanzariere, inferriate, eccetera), si considerano comunque autonomi e non rientrano nel valore di riferimento degli stessi beni significativi.
ESEMPIO:
In questo esempio, l’IVA deve essere applicata nel seguente modo:
NON SOLO! La circolare dell’Agenzia delle Entrate puntualizza anche che “… è necessario che la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento indichi puntualmente oltre al corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento, anche il valore dei beni medesimi.”
ATTENZIONE! – L’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che il valore dei beni significativi deve essere indicato in ogni caso anche quando è inferiore al valore della manodopera impiegata nell’installazione!
SANZIONI – La contestazione dell’erronea emissione della fattura è duplice:
Pertanto, le sanzioni per la fattura erroneamente emessa è di almeno 500 euro!
Trattandosi di interpretazione autentica della norma ad opera della citata Legge di Stabilità 2018, l’Agenzia delle Entrate ricorda che non saranno sanzionate le difformità commesse per le fatture emesse fino al 31 dicembre 2017.
Pertanto, i controlli valgono per le fatture di ristrutturazione, aventi ad oggetto beni significativi, emesse a decorrere dal 01 gennaio 2018.
Il software è stato realizzato con le seguenti caratteristiche:
Vedi la DEMO: beni_significativi_demo