Con l’approvazione, il 29 maggio 2020, della versione finale del documento EBA (European Banking Autority) denominato “Guidelines on loan origination and monitoring” (LOM), giunge a compimento un lungo ed articolato processo di armonizzazione e adeguamento della normativa europea in materia di valutazione del merito creditizio, concessione e gestione dei crediti (sia in bonis che deteriorati) e monitoraggio del rischio di credito.
Si tratta di un cambiamento che comporterà necessariamente una sorta di vera e propria rivoluzione culturale per tutti gli operatori economici coinvolti, in primis le banche e le imprese, ma anche i professionisti.
A ciò si aggiunga che le imprese, in particolare quelle costituite sotto forma di società di capitale, saranno tenute ad adottare, pur nel rispetto del principio di proporzionalità richiamato dall’art. 2086 cod. civ., adeguati “assetti amministrativi, organizzativi e contabili”.
Il focus diventa la capacità imprenditoriale di bilanciare la legittima e necessaria assunzione del rischio d’impresa con l’altrettanto legittima aspettativa dei terzi di vedere tutelati i loro interessi in termini di diritti e prerogative. In questo contesto nasce la necessità di assicurare ai terzi, da parte di professionisti neutrali e indipendenti, un’informativa aziendale affidabile, significativa, completa e tempestiva, che costituisca un’imprescindibile premessa all’assunzione di decisioni che coinvolgano interessi economici e valutazione di rischi.
In questo contesto nasce la necessità di assicurare ai terzi, da parte di professionisti neutrali e indipendenti, un’informativa aziendale affidabile, significativa, completa e tempestiva, che costituisca un’imprescindibile premessa all’assunzione di decisioni che coinvolgano interessi economici e valutazione di rischi.
Il legislatore, con l’art. 1 co. 2 lettera d) del D. Lgs. nr. 139/2005 ha affidato ai dottori commercialisti il compito di rilasciare il visto di conformità per l’informativa finanziaria storica e corrente (backward-looking information) e di congruità per quella prospettica (forward-looking information), in conformità con la normativa di vigilanza bancaria in precedenza. Infatti, il comma recita: “[…] la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati.”
In particolare, oggetto del visto di conformità sull’informativa finanziaria aziendale storica e corrente (backward-looking information) è la necessaria e preventiva valutazione degli adeguati assetti gestionali – amministrativi, organizzativi e contabili – previsti dall’art. 2086 del Codice civile nonché di tutta la documentazione ritenuta significativa, opportunamente revisionata e normalizzata, inerente a:
Mentre, oggetto del visto di congruità sull’informativa finanziaria aziendale prospettica (forward-looking information) è tutta la documentazione prospettica ritenuta significativa, opportunamente revisionata e normalizzata da parte del professionista incaricato, inerente a:
L’attività di rilascio del visto di conformità e congruità in merito alla significatività, correttezza e tempestività dell’informativa finanziaria aziendale, storica, corrente e prospettica, è esercitata secondo i requisiti della neutralità e indipendenza di giudizio professionale.
Al fine del rilascio dei visti di conformità e di congruità, il professionista dovrà verificare i requisiti dell’adeguatezza economico-finanziaria e patrimoniale sia nella prospettiva normativa che nella prospettiva economica.
Soltanto la verifica di entrambe le prospettive consente di dare garanzia ai terzi circa la piena sostenibilità economico-finanziaria e l’adeguatezza patrimoniale aziendale, ovvero l’accertata sussistenza del requisito della continuità aziendale in un ragionevole orizzonte temporale futuro.
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