Rottamazione cartelle delle Casse professionali

Sono da “rottamare” anche le cartelle per i contributi dovuti alle Casse professionali. Perciò, possono essere cancellate le sanzioni e gli interessi di mora.

 

L’art. 6 co. 10 del D.L. nr. 193/2016 permette la falcidia dei debiti iscritti a ruolo per tributi ed interessi con esclusione (tassativa) di:

  • le risorse comunitarie quali dazi e accise;
  • l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada: in questo caso la definizione agevolata riguarderà soltanto gli interessi.

 

Pertanto, nei “carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015″ (co. 1 art. 6) sono ricomprese – poiché non escluse – anche le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

 

Dal tenore letterale della norma si può desumere che possono essere oggetto di rottamazione anche le sanzioni – non certo trascurabili – applicate dalle Casse professionali (avvocati, commercialisti, ingegnieri, geometri, ecc.) sui contributi previdenziali omessi ed iscritti a ruolo presso l’agente di riscossione (Equitalia).

Infatti, dette Casse professionali sono autonome rispetto all’Inps e solitamente affidano la riscossione dei crediti previdenziali (maggiorati dalle esose sanzioni) ad Equitalia.

Perciò, dal momento che la “rottamazione” delle cartelle prevista dall’ex art. 6 trova appliazione anche a quelle contenenti contributi, sanzioni ed interessi dovutti alle Casse di previdenza privata.

 

In breve, per effetto dello stralcio della cartella, il professionista con una cartella per contributi alla propria Cassa professionale è tenuto a pagare (in una o 5 rate di cui il 70% nel 2017 ed il restante entro settembre 2018):

  • contributi omessi
  • interessi legali
  • aggio di riscossione
  • altre spese di riscossione (notifica, spese eventuali di recupero, ecc.)

 

In tal caso, il risparmio potrebbe arrivare anche al 50% di quanto oggi è in carico ad Equitalia.

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