Normativa

Recesso socio accomandatario: tempo sei mesi!

Buongiorno, sono socia accomandataria e unico direttore tecnico di una SAS. Come faccio per togliermi dalla società dal momento che l’altra socia è spesso assente e non vuole chiudere l’attività? Abbiamo: attrezzature, locale in affitto e debiti.  Grazie (Maria P.)

 

Nelle società in accomandita semplice (SAS) esistono due figure di socio:

  • accomandatario: poteri gestori, rappresentanza legale, responsabilità illimitata per cui compare nella denominazione sociale
  • accomandante: nessun potere gestorio e responsabilità limitata al capitale sottoscritto.

E’ bene ricordare che il compimento di atti gestori da parte del socio accomandante espongono lo stesso alla medesima responsabilità illimitata del socio accomandatario. Al limite, si può invocare l’esclusione dalla società stessa. Ovviamente, dette conseguenze non sono azionabili qualora il socio accomandante sia stato espressamente autorizzato dall’accomandatario.

Se lo statuto societario (contratto sociale) non stabilisce particolari condizioni di recesso, trovano applicazione le regole di cui all’art. 2285 cod. civ.

“Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci”

Al co. 2 art. 2285 cod. civ. è ammesso il recesso per giusta causa solo quando esso costituisca legittima reazione ad un comportamento degli altri
soci obiettivamente, ragionevolmente ed irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra le parti del rapporto societario.

Perciò, una volta accerto (e provato!) un comportamento sistematicamente in contraddizione con gli obblighi contrattuali, ovvero in violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza, allora l’altro socio può invocare il recesso per giusta causa.

 

 Nel caso di recesso per giusta causa (o altra ragione contemplata dallo statuto) dell’accomandatario, l’atto deve essere comunicato a tutti i gli soci: gli effetti sono esplicati dal momento della ricezione del recesso stesso senza perciò attendere alcuna accettazione.

A questo punto:

  1. il socio recedente (accomandatario) ha diritto alla liquidazione del valore della propria quota societaria da pagarsi entro sei mesi;
  2. il socio recedente (accomandatario) resta comunque illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali fino alla data del recesso;
  3. il socio accomandante (superstite) deve provvedere, nello stesso periodo semestrale, alla ricostituzione della pluralità sociale con l’ingresso in società di un nuovo socio accomandatario. Oppure, accomandante assumendo lui il ruolo di accomandatario. In caso negativo, può decidere se proseguire l’attività in forma individuale ovvero rispettare lo scioglimento della stessa società;
  4. il socio accomandante deve, tempestivamente nominare un amministratore che compiere gli atti di ordinaria amministrazione della società.

Come detto, a seguito del recesso del socio accomandatario, il socio accomandante deve:

  1. liquidare il valore della quota del socio receduto;
  2. nominare un amministratore pro-tempore sino al termine del semestre;
  3. tentare di ricostituire, nel termine di sei mesi, la pluralità dei soci tramite accesso di un socio accomandatario ovvero accomandante assumendo egli stesso il ruolo di accomandatario;
  4. nel caso di esito negativo, può “trasformare” la società in ditta individuale secondo una naturale continuità. Ovvero, rassegnarsi alla liquidazione della società stessa.

 

Nel caso di cessazione della società, la cancellazione dal Registro delle Imprese avviene al termine della procedura liquidatoria (da attivare con atto notarile). Nel caso di mancanza di attivo da liquidare,  si può procedere alla cessazione senza liquidazione (sempre tramite atto notarile).

Infine, è percorribile la cancellazione d’ufficio della società (LEGGI).

Dubbi sulla cancellazione SAS o SNC?

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