Buongiorno, sono socia accomandataria e unico direttore tecnico di una SAS. Come faccio per togliermi dalla società dal momento che l’altra socia è spesso assente e non vuole chiudere l’attività? Abbiamo: attrezzature, locale in affitto e debiti. Grazie (Maria P.)
Nelle società in accomandita semplice (SAS) esistono due figure di socio:
E’ bene ricordare che il compimento di atti gestori da parte del socio accomandante espongono lo stesso alla medesima responsabilità illimitata del socio accomandatario. Al limite, si può invocare l’esclusione dalla società stessa. Ovviamente, dette conseguenze non sono azionabili qualora il socio accomandante sia stato espressamente autorizzato dall’accomandatario.
Se lo statuto societario (contratto sociale) non stabilisce particolari condizioni di recesso, trovano applicazione le regole di cui all’art. 2285 cod. civ.
Al co. 2 art. 2285 cod. civ. è ammesso il recesso per giusta causa solo quando esso costituisca legittima reazione ad un comportamento degli altri
soci obiettivamente, ragionevolmente ed irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra le parti del rapporto societario.
Perciò, una volta accerto (e provato!) un comportamento sistematicamente in contraddizione con gli obblighi contrattuali, ovvero in violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza, allora l’altro socio può invocare il recesso per giusta causa.
Nel caso di recesso per giusta causa (o altra ragione contemplata dallo statuto) dell’accomandatario, l’atto deve essere comunicato a tutti i gli soci: gli effetti sono esplicati dal momento della ricezione del recesso stesso senza perciò attendere alcuna accettazione.
A questo punto:
Come detto, a seguito del recesso del socio accomandatario, il socio accomandante deve:
Nel caso di cessazione della società, la cancellazione dal Registro delle Imprese avviene al termine della procedura liquidatoria (da attivare con atto notarile). Nel caso di mancanza di attivo da liquidare, si può procedere alla cessazione senza liquidazione (sempre tramite atto notarile).
Infine, è percorribile la cancellazione d’ufficio della società (LEGGI).
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