Il mediatore è colui che “mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza”
La mediazione ha natura variabile, potendo essere:
La mediazione tipica si configura quando il mediatore svolge la propria attività senza vincoli e incarichi, quindi in una posizione di imparzialità e autonomia, cui si applicherà pertanto la disciplina di cui agli artt. 1754 e ss cod. civ.
La mediazione atipica si realizza qualora il mediatore agisce in quanto incaricato da una delle parti.
Venendo meno il requisito dell’indipendenza, la figura sarebbe assimilabile al mandato, con conseguente diritto del mediatore a essere retribuito per l’attività espletata solo nei confronti del mandante ex 1709 me 1720 cod. civ.
Il procacciatore d’affari assume, invece, figura di collaboratore occasionale la cui attività promozionale non fa altro che attuare quanto stabilito nel rapporto con il preponente, da cui ha diritto di pretendere il pagamento: è tenuto a segnalare potenziali clienti e a raccogliere proposte di contratto o ordini, senza però intervenire nelle trattative per la conclusione del contratto.
Corte di Cassazione, sent. n. 19161/2017 – La titolare di uno studio tecnico industriale sosteneva di avere svolto attività di intermediazione a favore di una società, cosicché la citava in giudizio per ottenere il pagamento della provvigione.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando la ricostruzione dei fatti nonché eccependo la nullità della pattuizione sulla provvigione, non essendo parte attrice iscritta nell’elenco dei mediatori.
In primo grado il Tribunale condannava la convenuta al pagamento di una somma, ritenendo inapplicabile la disciplina della nullità degli accordi sulla provvigione se stipulati da un mediatore non iscritto all’albo, essendo parte attrice una mera procacciatrice d’affari.
La sentenza, impugnata, veniva riformata dalla Corte d’appello in ragione della mancanza della prova dell’iscrizione della creditrice all’albo dei mediatori professionali, ritenuta condizione essenziale ai fini dell’esistenza del diritto alla provvigione.
A seguito del ricorso in Cassazione da parte della professionista, la Seconda Sezione, alla luce del contrasto giurisprudenziale in tema di mediazione atipica, ha ritenuto opportuno l’intervento delle Sezioni Unite.
Nella nozione di mandato a titolo oneroso, osservano i giudici del Supremo Collegio, rientrano gli incarichi conferiti ai procacciatori d’affari: anch’essi dovranno essere iscritti nei ruoli previsti dalla legge, a pena di perdita del diritto alla provvigione.
Ciò in quanto la normativa dettata dalla legge nr. 39/1989, richiede l’iscrizione anche per le attività occasionali e discontinue esercitate da chi svolge, su mandato a titolo oneroso, un’attività per la conclusione di affari.
L’unica ipotesi in cui non è prevista l’iscrizione, riguarda l’attività occasionale svolta dal mediatore tipico o atipico che si riferisca all’intermediazione in affari su beni mobili.
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