Il legislatore, con l’art. 1, co.1, lett. n.) del Decreto Legge n. 32/2019, c.d. “Sblocca Cantieri” ha previsto la possibilità per la stazione appaltante di escludere un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto, laddove sia venuto a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che l‘impresa non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.
Prima delle modifiche, dunque, la vecchia norma stabiliva che la stazione appaltante potesse escludere dalla procedura l’operatore economico (oltre che a fronte della dimostrazione di gravi infrazioni, debitamente accertate, in materia di salute e sicurezza sul lavoro commesse dal medesimo operatore o del suo stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo – ex Decreto legislativo n. 50/2016, co.5) solo in caso di “violazioni gravi, definitivamente accertate”.
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