Terzo Settore: scopo ed attività nello Statuto associativo

Lo scopo e l’attività dell’ente vanno indicate nello statuto

 

La nuova normativa sul Terzo Settore interessa non tutti gli enti non commerciali ma esclusivamente:

 

  • le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso

 

  • le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società

 

costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

 

Evidentemente, queste finalità dovranno essere esplicitate nella parte dello Statuto di questi enti che si occupano dello scopo e dell’oggetto dell’ente, vale a dire la descrizione dell’attività che l’ente si propone di svolgere.

L’Atto costitutivo deve indicare la denominazione dell’ente e deve esplicitare:

  • l’assenza di scopo di lucro
  • l’ubicazione della sede legale
  • il patrimonio iniziale (necessario in caso di riconoscimento della personalità giuridica)
  • le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente
  • i diritti e gli obblighi degli associati
  • i requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura
  • la durata dell’ente
  • la nomina dei primi componenti degli organi sociali e del soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti
  • le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione.

 

Inoltre, la legge impone l’ammissione di nuovi associati secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta dall’ente.

In altre parole, questi enti dovranno consentire l’ingresso a chiunque lo richieda e che, obbligandosi a rispettare lo statuto associativo, professi interesse alle finalità dell’ente e al raggiungimento degli scopi che esso si propone di perseguire.

Rimane da sottolineare come l’intervento normativo non ha definito un’unica normativa per l’intero perimetro del no-profit finendo per sovrapporre disposizioni anziché sostituirle integralmente con un nuovo Testo unico Terzo Settore.

Vale per esempio, la connivenza del nuovo Registro unico nazionale del Terzo Settore insieme ai Registri delle persone giuridiche tenuti da ogni singola Prefettura e dei Registri delle persone giuridiche tenuti da ogni singola Regione.

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