Terzo Settore: la nomina degli amministratori al Registro Unico

22Amministratori, la nomina nel registro entro 30 giorni

 

L’art. 26 del Codice afferma la necessità che l’ente si doti di un organo gestorio e ne disciplina le modalità di nomina.

Precisando la dimensione generale del potere di rappresentanza e richiamando le stesse cause di ineleggibilità e decadenza previste per le società commerciali.

A tutela della fede pubblica e dell’affidamento dei terzi, l’interdetto, anche a seguito di condanna penale l’inabilitato e il fallito non potranno d’ora innanzi sedere negli organi di amministrazione degli Enti del Terzo Settore (ETS).

La nomina degli amministratori per regola generale nelle associazioni spetta all’assemblea e la scelta deve cadere per la maggioranza tra le persone associate, eventualmente quelle indicate dalle persone giuridiche socie.

Nelle Fondazioni la nomina compete invece ai soggetti indicati nell’atto costitutivo o nello statuto, per quelle di partecipazione eventualmente con l’intervento dei partecipanti, sempre secondo le previsioni statutarie.

Sono ammesse riserve di nomina a favore di particolari categorie di associati o partecipanti.

 

La tempistica

Tutte le nomine dovranno essere iscritte nel Registro entro 30 giorni e dovrà essere indicato a chi tra i nominati, individualmente o disgiuntamente, è attribuita la rappresentanza.

Non sono opponibili ai terzi delle limitazioni della rappresentanza non risultanti dall’iscrizione.

 

Il tema del conflitto di interessi è risolto dall’art. 27 richiamando l’art. 2745-ter cod. civ..

 

Per espressa previsione normativa potranno dunque ora essere annullati su iniziativa dell’ente i contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interesse, per conto proprio o di terzi, se il conflitto era noto o conoscibile dai contro interessati, e impugnate le deliberazioni analogamente caratterizzate qualora produttive di danni.

L’art. 28 del Codice richiama infatti gli amministratori e i direttori generali, i componenti gli organi di controllo e l’incaricato della revisione degli Enti del Terzo Settore(ETS) alle stesse identiche responsabilità di quelli delle società commerciali.

Si va dall’azione sociale di responsabilità a quella individuale di associati e creditori sociali.

Per arrivare sino all’azione di responsabilità nell’ambito delle procedure concorsuali, ammesse per gli  Enti del Terzo Settore (ETS) che, ancorché nell’attuazione dei loro fini ideali e nel rispetto dei vincoli che caratterizzano la loro attività come “non commerciale” ai fini fiscali, svolgono prevalentemente attività organizzate in forma di impresa.

Non è difficile prevedere che queste norme, magari con qualche distinguo, saranno interpretate nel senso di considerarle applicabili a tutti gli enti morali, anche a quelli che non assumeranno la qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS).

 

 

Le denunce al collegio sindacale

I temi delle denunce di irregolarità al collegio sindacale e al Tribunale vengono affrontati dal Codice all’art. 29.

 

Almeno un decimo degli associati, l’Organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale e il pubblico ministero possono agire ex art. 2409 cod. civ. in termini compatibili con la disciplina generale degli enti morali.

Il Tribunale, instauratosi il procedimento, potrà dunque disporre ispezioni anche presso gli enti morali e, valutata l’effettiva sussistenza delle irregolarità e la loro gravità, se del caso, nominare un amministratore giudiziario per la loro rimozione e l’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità.

La denuncia al collegio sindacale disciplinata dall’art. 2408 cod. civ. è ammessa, invece, individualmente per ciascun associato, salvo che per le associazioni che ne hanno più di 500 per le quali dovranno essere almeno un decimo degli associati ad attivarsi.

La denunzia impone all’Organo di controllo di indagare e riferire al riguardo nella relazione annuale redatta ai fini dell’approvazione del bilancio, o nei casi più gravi, così come quando la denuncia provenga da almeno un ventesimo degli associati, di convocare apposita assemblea.

Per espressa previsione queste norme non si applicano agli enti ecclesiastici che accedono alla riformata disciplina degli enti.

 

Gli organi di controllo

Sul fronte dell’organo di controllo, la cui adozione statutaria prima d’ora era stimolata soprattutto dalla variegata prassi in materia di riconoscimento della personalità giuridica, l’art. 30 del nuovo Codice per le associazioni sceglie di individuare precise soglie quantitative.

L’obbligo scatta, e analogamente viene meno, al superamento per due esercizi consecutivi di due delle tre soglie indicate o quando siano costituiti patrimoni dedicati. Se l’organo è monocratico il componente deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.

Se è collegiale almeno uno dei componenti deve essere iscritto.

Quanto a funzioni e obblighi, l’organo di controllo esercita sia la vigilanza istituzionale che il controllo contabile, quest’ultimo nelle forme prescritte per la revisione legale, anche con riferimento alle previsioni normative in materia di prevenzione dei reati delle persone giuridiche.

Speciali e qualificanti sono le funzioni che il Codice attribuisce all’organo di controllo in materia di monitoraggio «dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».

Per le fondazioni l’obbligo, invece, è introdotto a regime, anche in forma monocratica, e l’organo di controllo ha le medesime funzioni e gli stessi obblighi di vigilanza segnalati per le associazioni.

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