ASD: dei debiti tributari risponde il Presidente

Dei debiti tributari delle ASD ne risponde anche il suo rappresentante legale in mancanza di personalità giuridica

 

Il rappresentante legale dell’associazione sportiva dilettantistica (ASD) è solidalmente responsabile del mancato pagamento delle imposte dovute dall’ente associativo (ordinanza della Cassazione n. 22861 del 26 settembre 2018).

Per chi invoca in giudizio tale responsabilità del presidente (che solitamente ne ha la rappresentanza legale), è sufficiente provare la carica rivestita dal soggetto all’interno dell’associazione e il mancato adempimento degli obblighi fiscali.

 

L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso d’accertamento nei confronti del rappresentante legale di una associazione sportiva dilettantistica (ASD) per il recupero dell’IVA non versata. In particolare, l’Agenzia richiamava l’articolo 38 cod. civ. nella parte in cui prevede che le persone che abbiano agito in nome e per conto dell’associazione rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni contratte dall’ente.
Il contribuente impugnava l’avviso e i giudici della Commissione tributaria provinciale (CTP) accoglievano il ricorso.
L’Agenzia risultava soccombente anche nel successivo grado di giudizio. I giudici della CTR ritenevano che, per azionare la responsabilità di cui all’articolo 38 cc nei confronti del rappresentante legale dell’associazione, fosse necessario che l’ufficio fornisse la prova dell’imputabilità degli atti della gestione associativa in capo al contribuente, non essendo invece sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita dal soggetto all’interno dell’ente.

Sicché, contro tale pronuncia della CTR, all’Agenzia delle Entrate non restava che promuovere ricorso in Cassazione.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamentava la violazione dell’articolo 38 cod. civ. In particolare, contestava la decisione del giudice d’appello assumendo che, per attivare la responsabilità solidale del legale rappresentante in ordine alle obbligazioni fiscali dell’associazione rappresentata (l’ASD), fosse sufficiente dimostrare la carica di responsabilità rivestita dal soggetto all’interno dell’ente e il mancato versamento delle imposte dovute dall’associazione stessa.

Il relatore, respingendo la tesi dell’Agenzia, proponeva di adeguarsi al filone giurisprudenziale che prevede la configurabilità della responsabilità personale e solidale in capo alle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione nel solo caso in cui sia stata dimostrata in giudizio una concreta ingerenza degli agenti nell’attività dell’ente.

Il supremo Collegio, discostandosi da quanto prospettato dal relatore, ha ritenuto che la regola civilistica concernente la responsabilità solidale di cui all’articolo 38, vada interpretata e adattata alle norme e ai principi che disciplinano il diritto tributario.

La normativa fiscale impone al legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta di adempiere correttamente sia agli obblighi di natura dichiarativa sia a quelli concernenti il versamento delle imposte dovute.

Ne consegue che, per invocare la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante, è essenziale “…in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell’attività negoziale dell’ente, abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità”.

Nel caso in esame, è risultato pacifico che il legale rappresentante dell’ASD fosse venuto meno a un suo obbligo, non avendo provveduto al versamento dell’IVA trimestrale.
La Cassazione ha dunque cassato la pronuncia della CTR e, decidendo nel merito, ha definitivamente rigettato il ricorso introduttivo del contribuente.

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