Costo indeducibile per fatture con descrizione generica

La descrizione generica e senza valida documentazione probatoria rende indeducibile il costo!

 

Una fattura recante una descrizione generica della prestazione potrebbe comportare:

 

  • l’indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette, per violazione delle norme in tema di inerenza (art. 109 Tuir);

 

  • l’indetraibilità dell’Iva, e successiva irrogazione della sanzione da 1.000 a 8.000 euro, ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. nr. 471/1997 (“Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità”).

 

Le norme relative alle imposte sui redditi prevedono che, per poter essere dedotto, il costo deve essere esistente e inerente: deve riguardare cioè una «spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa» (Corte di Cassazione, sentenza 24.03.2006, nr. 6650).

 

Gravano sul contribuente sia la prova dell’esistenza che quella dell’inerenza (Corte di Cassazione, sentenza 26.01.2007, nr. 1709).

In particolare, il contribuente dovrà:

  • provare documentalmente il costo, in modo tale da garantire l’inerenza del bene o servizio rispetto all’attività da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa

 

  • dimostrare “la coerenza economica dei costi sostenuti nell’attività d’impresa, ove sia contestata dall’Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni” (Corte di Cassazione, sentenza 27.03.2013, nr. 7701).

 

Di conseguenza, per quanto esposto:

  • è stato ritenuto indeducibile il costo indicato in una fattura emessa da un professionista (commercialista) con la dicitura “prestazione di consulenza commerciale effettuata“, non supportata da sufficiente documentazione. La Suprema Corte ha a tal proposito chiarito che “spetta al contribuente l’onere della prova dell’inerenza del costo e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa” (Cassazione civile, 13 aprile 2016, n.7231, sez. trib.);

 

  • sono stati ripresi a tassazione di costi per attività di consulenza infragruppo per difetto di inerenza, in considerazione della generica descrizione riportata in fattura (“con la presente vi rimettiamo fattura per consulenza tecnico – commerciale relativa al mese (…)“), della laconicità del contratto regolante il rapporto (“l’unico documento che è stato consegnato (…) è un contratto di assistenza tecnico-commerciale di appena 10 righe“) e dell’ingente ammontare del costo portato in deduzione (Euro 408.090,92) (Cassazione civile, sentenza 08/10/2014, n. 21184);

 

  • sono stati ritenuti indeducibili i costi riportati in una fattura avente una descrizione generica, riguardante servizi di trasporto, e non indicante gli estremi del documento di trasporto riconducibili ai trasporti eseguiti, né il periodo a cui si riferisce la prestazione (Corte di Cassazione, Sentenza 20 aprile 2016, n. 7878).

 

 

Ai fini Iva, invece, con una descrizione generica della prestazione in fattura si manifesta la violazione dell’art. 21 D.P.R. nr. 633/1972, il quale, tra gli elementi da indicare in fattura, richiama espressamente  “g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”.

 

 

In sintesi, si può affermare che una fattura compilata nelle modalità appena descritte, non consente l’identificazione dell’oggetto della prestazione e non soddisfa i requisiti di trasparenza e conoscibilità. Dunque, si produce un documento non funzionale alle attività di controllo e verifica dell’Amministrazione finanziaria, dal quale scaturisce l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro, ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. nr. 471/1997.

Le seguenti pronunce giurisprudenziali confermano quanto detto in precedenza:

 

  • Cassazione civile, 22/07/2016, nr. 15177: la Suprema Corte, con la pronuncia in oggetto, ha sancito l’indetraibilità dell’Iva riportata in fatture aventi generiche descrizioni, quali “servizi vari di consulenza“, “servizi vari ammnistrativi“, “servizi di segreteria“, “canoni di locazione“. I Giudici hanno altresì chiarito che la genericità delle fatture non può essere integrata con la documentazione giustificativa prodotta in giudizio dal contribuente;

 

  • Cassazione civile, 28/10/2015, nr. 21980: con la richiamata sentenza i Giudici hanno ritenuto legittima l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 9 D.Lgs. nr. 471/1997, per l’irregolare compilazione delle fatture, stante la generica indicazione del loro oggetto descritto con la locuzione “servizi professionali, magazzinaggio, trasporto, tenuta contabile, marketing e promozione vendite“.

 

Tuttavia, si ritiene che le autorità tributarie nazionali non possano negare “il diritto alla detrazione dell’Iva per il solo motivo che il soggetto passivo esibisce una fattura che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 226, punti 6 e 7, della menzionata direttiva, laddove tali autorità dispongano di tutte le informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali relativi all’esercizio del diritto in parola siano soddisfatti”.

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