come creare una start up innovativa

Come creare una start up: Requisiti e modalità costitutive e di mantenimento di una startup innovativa

 

Come creare una start up

I requisiti per creare una startup possono essere suddivisi in due categorie:

  1. societari

  2. relativi alla innovazione

 

Requisiti societari

Le start up innovative devono possedere cumulativamente i seguenti requisiti:

  • la costituzione e lo svolgimento dell’attività di impresa da non più di 60 mesi;
  • la fissazione della sede principale in Italia o in uno degli stati membri della UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), purchè abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • l’oggetto sociale, esclusivo o prevalente, deve essere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico.
  • la società non deve distribuire utili, in quanto lo scopo è quello di rafforzare la struttura patrimoniale societaria e di favorire l‘investimento degli utili nella ricerca e sviluppo;
  • la costituzione della società non deve derivare da operazioni straordinarie quali: fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda. Infatti, deve essere costituita per perseguire un oggetto innovativo e non deve, quindi, essere la prosecuzione di una impresa già esistente;
  • il totale del valore e della produzione annua non deve superare i 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività.
  • le quote e le azioni del capitale sociale non devono essere quotate su un mercato regolamentato.

 

Requisiti dell’attività innovativa su come creare una start up

Fermo quanto sopra le start up innovative devono, inoltre, possedere almeno uno dei presenti requisiti che si devono desumere anche dall’oggetto sociale:

  1. le spese di Ricerca e Sviluppo (R&S) devono essere in misura uguale o superiore al 15%
  2. l’impiego come dipendenti o collaboratori, che rappresentino almeno 1/3 della forza del lavoro complessiva della società, in possesso del titolo di dottorato di ricerca presso una università italiana o straniera, o laureati con almeno 3 anni di attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca  pubblici o privati; in Italia o all’estero, ovvero soggetti in possesso di laurea magistrale purché rappresentino almeno i 2/3 della forza del lavoro complessiva.
  3. essere la start up titolare, licenziataria o depositaria di almeno un brevetto per industria, biotecnologiche, semiconduttori a verietà vegetali.

 

Come costituire di una start up innovativa

L’atto costitutivo di una start up può essere oggi redatto in alternativa:

  • atto pubblico notatile
  • atto tipizzato con firma digitale senza l’intervento del notaio

 

Con DM del 1º luglio 2016 sono state approvate le specifiche tecniche per la struttura del modello informatico e di statuto delle srl start up innovative.

La parte contraente, dunque, collegandosi alla piattaforma inserisce tutti i dati necessari per la registrazione dell’atto e relativi al nuovo veicolo societario, compilando autonomamente l’apposito modello tipizzato e sottoscrivendo digitalmente.

La piattaforma provvede a trasmettere mediante posta elettronica certificata, al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, il modello sottoscritto, l’atto costitutivo, gli eventuali documenti a corredo e la ricevuta del pagamento.

L’atto costitutivo e lo statuto, provvisti degli estremi di registrazione, sono trasmessi, tramite una pratica di comunicazione unica (ComUnica), all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio.

L’ufficio del registro delle imprese ricevente protocolla automaticamente la pratica ed avvia la verifica dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2 e le verifiche amministrative previste dall’art. 11 della direttiva 101/2009/CE.

In caso di esito positivo, l’ufficio procede all’iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva startup costitutiva a norma dell’art. 4, comma 10 bis, del D.L. nr. 3/2015 “iscritta provvisoriamente in sezione ordinari, in corso di iscrizione in sezione speciale”. Tale dicitura sarà eliminata alla successiva iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative.

In caso di irregolarità formali l’ufficio sospende il procedimento di iscrizione assegnando, esclusivamente tramite poste elettronica certificata all’indirizzo PEC della pratica di comunicazione unica, a tutti i sottoscrittori un termine congruo non superiore ai 15 giorni, per regolarizzare la pratica.

In caso di mancata regolarizzazione entro i termini indicati, il Conservatore – con propria determinazione motivata – rifiuta l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

 

 

Chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero, a seguito alle perplessità sollevate dai notai, è intervenuto con la circolare 1° luglio 2016 n. 3691/C.

Rimane, dunque, possibile ed invariata l’ordinaria costituzionale tramite atto pubblico innanzi al notaio.

 

Startup a vocazione sociale

La start up innovativa a vocazione sociale, che ha le stesse caratteristiche delle start up innovative, ma svolge attività in settori considerati di particolare interesse sociale.

 

Start up turistica

Si segnala, che è attualmente in discussione al Parlamento il disegno di legge che potrebbe introdurre una terza tipologia di start up innovativa speciale ovvero la start up culturale.

 

Il mantenimento della qualifica di start up

Per beneficiare della disciplina di favore le startup devono mantenere la qualifica ed effettuare adempienti, alcuni dei quali periodici.

In particolare esse devono:

  • aggiornare le informazioni contenute nella sezione speciale del registro delle imprese entro 6 mesi dalla data di iscrizione;
  • depositare al registro delle imprese l’autocertificazione che attesti il mantenimento del requisito di startup;
  • pubblicare ed aggiornare sul sito internet della società stessa tutte le informazioni riportate nella domanda di iscrizione speciale.

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