Categorie: Normativa

Vendita su e-Bay e simili sono attività d’impresa

Le vendite sistematiche di beni e/o servizi su piattaforme di e-commerce (es. e-Bay) rappresentano attività commerciale in forma imprenditoriale

 

Questa è la sintesi della decisione della Cassazione sentenza nr. 26107 del 18 ottobre 2018.

 

Ma andiamo con ordine. In ragione dell’art. 2082 del cod. civ. è qualificato imprenditore come colui  che “esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. ”

In buona sostanza, chiunque dovesse svolgere un’attività economica (ossia, in grado di generare un prevedibile profitto) in maniera professionale (ossia, in maniera sistematica e con l’impiego di competenze seppur minime) ed al contempo organizzata (ossia, con l’impiego di mezzi e strumenti idonei a generare ricchezza o profitto), allora assume la qualifica di imprenditore con tutti gli obblighi dichiarativi che ciò comporta.

 

E a nulla può valere il dettato di cui all’art. 2222 cod. civ. che disciplina il lavoro autonomo occasionale “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.”

Tale dispositivo si applica unicamente alle prestazioni “intellettuali” dal momento che la controparte è rappresentata dal “committente“.

D’altronde, il modello dichiarativo REDDITI_PF accoglie tra i redditi diversi da dichiarare nel quadro RL quelli di lavoro autonomo esercitati non abitualmente (art. 67 Tuir).

 

Inoltre, l’art. 2195 cod. civ. dispone che:

Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un’attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

 

In particolare, nel punto 2) rientrano tutte le attività commerciali di beni, a prescindere dalle modalità operative. E, pertanto, anche le vendite fatte da privati sebbene svolte con modalità elettroniche (e-commerce) sebbene su piattaforme di proprietà di terzi (es. e-Bay, Facebook marketplace tanto per citare quelle più famose).

 

Dunque, la vendita on line su e-Bay (e similari) obbliga alla costituzione della forma d’impresa commerciale il che significa:

  • iscrizione al registro imprese della CCIAA della provincia di appartenenza
  • apertura posizione previdenziale INPS della gestione commercianti
  • apertura della partita IVA
  • comunicazione dell’attività al SUAP del comune di appartenenza
  • adempimenti dichiarativi

 

Qualora l’attività dovesse sviluppare un fatturato annuo inferiore ai 50.000 euro e con la dotazione di beni strumentali di valore inferiore ai 20.000 euro, si può optare per il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 Legge nr. 190/14.

In alternativa, se i beni oggetti di vendita sono usati o di antiquariato, trova applicazione il regime del margine (art. 36 D.L. nr. 41/1995) in base al quale l’Iva è applicata sulla differenza tra il prezzo di rivendita e quello di acquisto (e riparazione) del bene usato. Inoltre, anche le imposte sul reddito si calcolano su tale differenza.

 

Alla luce di tale ricognizione normativa, la Corte di Cassazione, con la sentenza in parola nr. 26107/18, ha respinto il ricorso di una contribuente che eccepiva la legittimità dell’accertamento subito da parte della Guardia di Finanza.

In particolare, i soggetti verificatori avevano quantificato il reddito evaso dopo aver acquisito il tabulato delle transazioni effettuate sul portale e-Bay. Nel caso, hanno contestato anche l’omessa denuncia dell’attività commerciale in forma imprenditoriale (nonché dei relativi adempimenti fiscali) rimettendo così il verbale di contestazione (pcv) alla locale Agenzia delle Entrate.

Il ricorso della contribuente era centrato sulla validità del tabulato e-Bay di cui, tra l’altro, ne era al corrente sin dalla fase di accertamento senza mai contestarne il contenuto.

Come detto, la Cassazione invece si è pronunciata ritenendo valido l’accertamento subìto riconoscendo, di conseguenza, l’effettiva attività commerciale svolta rispetto alla quale la ricorrente ha omesso anche di attivare tutti gli adempimenti conseguenti (iscrizione registro imprese, posizione previdenziale, registri fiscali, eccetera).

 

In conclusione, la vendita di beni online, attraverso le piattaforme e-commerce come e-Bay, qualifica un’attività di commercio al dettaglio qualora sia esercitata con carattere di abitualità e con modalità sistematiche. E ciò a prescindere dal volume d’affari.

Tuttavia, fin quando la vendita riguarda beni personali e nella misura da escludere anche la rivendita per conto di amici, parenti o conoscenti, allora non c’è da preoccuparsi.

Al contrario, frequenti vendite di beni della stessa natura e per volumi che ingenerano il sospetto dell’intermediazione commerciale basterebbero a far scattare tutti gli obblighi sopra descritti. E a tal punto, considerati i costi di mantenimento di un’attività commerciale, vendere online beni personali diventerebbe poco conveniente!

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