Categorie: Normativa

Reati tributari con soglie di punibilità: ok a particolare tenuità del fatto

La Corte di Cassazione, Sezione terza penale, in data 26.11.2018 ha pubblicato un’importante sentenza che attiene alla compatibilità delle soglie di punibilità nei reati tributari con l’istituto della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis del Codice penale

 

Tale disposizione – si premette –  veniva introdotta dal D. Lgs. n. 28/2015, con lo scopo di alleggerire il carico degli organi della giurisdizione penale. Essa prevede la possibilità che il giudice possa decretarne la non punibilità per quei fatti di reato, con pena edittale massima di 5 anni, quando gli stessi sono ritenuti concretamente bagatellari, stante l’esiguità del danno o del pericolo, la valutazione di un’offesa tenue e del comportamento non abituale di chi ha commesso il fatto.

Il caso in esame, in particolare, ha riguardato un legale rappresentante di una società condannato, nella veste di sostituto d’imposta, nei precedenti gradi di giudizio perché ritenuto colpevole del reato di “omesso versamento di ritenute dovute o certificate” di cui all’art. 10 bis del D. Lgs. n. 74 del 2000.

Tale norma prevede come l’autore della condotta (omissiva) incriminata debba essere perseguito, ai fini penali, solo quando l’ammontare delle ritenute di imposte non versate superi una soglia determinata che, in questo caso, è stata fissata dal Legislatore nella misura di 150.000 euro.

Quando è prevista una soglia di punibilità significa che al di sotto della stessa il Legislatore ritiene  quel fatto sì offensivo ma non al punto tale da determinare la risposta punitiva dello Stato.

La tesi difensiva dell’imputato dinanzi al Giudice di legittimità, è stata quella di evidenziare come le corti di merito avessero errato nel non ritenere particolarmente tenue il fatto dacché il modesto superamento della soglia.

La Suprema Corte nel confermare comunque la responsabilità dell’imputato, ribadisce quanto già enunciata in una precedente pronuncia resa a Sezioni Unite (n. 13681 del 25.02.2016) abbia già enunciato il “principio in base al quale non sussiste in astratto un’incompatibilità tra la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. e la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi sia una fattispecie che integra un illecito amministrativo”.

Tuttavia lo stesso Giudice di nomofiliachia in questa circostanza precisa come la particolare tenuità del fatto nei reati tributari sia “applicabile solo se l’ammontare dell’imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità, atteso che l’eventuale tenuità dell’offesa non deve essere valutata con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore, bensì in rapporto alla condotta nella sua interezza, avendo dunque riguardo all’ammontare complessivo dell’imposta”.

La Cassazione, dunque, con la pronuncia così richiamata (congiuntamente alla n. 13682 pubblicata sempre il 25.02.2016)  coglieva l’occasione per prendere posizione su due differenti e importanti orientamenti interpretativi, espressi  da autorevoli giuristi,  i quali deponevano invece per la non applicabilità dell’art. 131- bis c.p. ai reati tributari.

Vale la pena darne conto in estrema sintesi.

Il primo ritiene che, nelle fattispecie di reato con soglie, la particolare tenuità del fatto sarebbe impraticabile in quanto le stesse rappresenterebbero  elementi idonei ad integrare il confine tra una condotta grave da quella tollerata dall’Ordinamento penale.

Il secondo motivo faceva perno sulla considerazione per cui l’applicazione della particolarità porterebbe ad un paradosso del sistema: potrebbero verificarsi situazioni per le quali il soggetto che realizza il fatto, ma non superi il limite di rilevanza penale, verrebbe punito amministrativamente; mentre il soggetto che oltrepassi quel tetto, superando di poco la soglia, non verrebbe punito per la possibile configurabilità dell’art. 131 bis.

Per superare questa specifica obiezione i magistrati di Palazzo Cavour “suggerivano” addirittura la possibilità che in presenza di un fatto tenue, e dunque non punibile, il giudice penale possa inoltrare gli atti all’Autorità amministrativa competente per le relative sanzioni.

Alla luce di queste considerazioni si può dunque ritenere che non sia possibile affermare a priori per la fattispecie di cui all’art. 10 bis, e analogicamente  per quella all’art. 10-ter  (Omesso versamento IVA), se il superamento della soglia possa portare all’affermazione automatica della penale responsabilità del sostituto in quanto il giudice deve caso per caso valutare in concreto “la condotta in base ai criteri generali dettati dall’art. 131-bis cod. penale, con particolare riferimento alla sua reiterazione negli anni di imposta e alla messa in pericolo del bene protetto”.

In conclusione, va fatta una riflessione sul bene giuridico protetto dalla norma di cui all’art. 10 – bis  D. lgs. 74/2000

Esso è individuabile nella salvaguardia del credito dell’Erario e nella precisione dell’attività di riscossione.  Emerge, allora, come, in una prospettiva storica, il Legislatore sia stato protagonista di una strana inversione di rotta.

L’impianto originario del D. Lgs. 74/2000, infatti, non prevedeva la tutela penale per il solo adempimento dell’obbligazione tributaria. Questa era prevista solo nell’ipotesi in cui si fosse verificato un impedimento nell’attività di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria come nel caso di condotte di falsità, di frode, di contraffazione (vedi artt. 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del D. Lgs. 74/2000).

Si rammenta però che l’introduzione della disposizione di cui all’art. 10-bis D. Lgs. 74/2000 sia avvenuta con la legge finanziaria per il  2005 quando il Legislatore ha ritenuto di dover ritornare sui propri passi, rinnegando  lo spirito del D. lgs. 74/2000, con la reintroduzione nel medesimo impianto normativo di fattispecie criminose che proprio lo stesso D. Lgs. 74/2000 aveva provveduto ad abrogare.

La norma espunta, tra le altre, era proprio l’omesso versamento delle ritenute alla fonte di cui all’art. 2 della L. 516/1982, legge nota con  come “manette agli evasori”.

Da questo punto di vista la mitigazione della fattispecie con la previsione dell’applicabilità dell’istituto della particolare tenuità, al verificarsi delle condizioni previste dalla norma e correttamente valutate dal giudice, non può che essere valutata positivamente nell’ambito di un rafforzamento delle garanzie del cittadino – contribuente.

(articolo a cura di avv. Gianvito Rizzini – Diritto penale dell’impresa)

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