Pace fiscale: stralcio dei debiti fino a 1.000 euro e delle liti fiscali

Arriva lo stralcio dei debiti iscritti a ruolo sotto i 1.000 euro e delle liti fiscali pendenti

 

Il Decreto Legge del 23 ottobre 2018 n. 119 pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, meglio noto come “Decreto Pace”, contiene una sequenza di disposizioni in materia fiscale, che sta già suscitando dubbi interpretativi, attesa la sua complessità. Di seguito   cercheremo di disfare alcuni nodi sui punti di maggior interesse.

La manovra fiscale delinea una serie di procedure straordinarie al fine di condonare i debiti contratti dai contribuenti: si tratta della cd. Rottamazione Ter.  In buona sostanza, tale manovra punta a ridurre la pressione fiscale attraverso la sanatoria di un numero imprecisato di cartelle.

 

Una delle novità più rilevanti del decreto fiscale è l’art. 4. Detta disposizione fissa le regole per lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro – riferiti ai singoli crediti iscritti a ruolo – che dovessero risultare dai carichi affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2017.

La norma in parola parla di automatismo, ovvero l’agente della riscossione trasmette, in via telematica ed entro la data del 31 dicembre 2018, agli enti creditori interessati l’annullamento di tali debiti.

Nel caso in cui, dalla data di entrata in vigore del Decreto, fossero già state versate le somme, queste verranno imputate al valore di altri debiti dovuti dal contribuente, in mancanza di debiti preesistenti, dette somme saranno rimborsate a decorrere dal 20 giugno 2020.

 

Altro aspetto degno di nota è dato dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti di riscossione – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 – (cfr. art. 3 D.L. 119/2018). Sebbene, questa procedura non presenti un effetto pienamente liberatorio nei confronti del debitore, a differenza del procedimento testé descritto, rappresenta in ogni caso uno scarico fiscale vantaggioso poiché il debitore, pur essendo obbligato a saldare il debito, è sgravato dall’onere di corrispondere le sanzioni e gli interessi. Sarà lo stesso agente della riscossione ad indicare al debitore, che ne farà richiesta, i debiti che potranno essere definiti in ossequio a quanto previsto dall’art. 3, co. 16.

 

Parimenti, i contribuenti ai quali siano stati notificati.

  • i processi verbali di contestazione
  • gli avvisi di accertamento,
  • gli inviti al contraddittorio
  • gli accertamenti con adesione

entro la data di entrata in vigore del Decreto, potranno sanare la loro posizione debitoria onorando solo il capitale dell’imposta al netto delle sanzioni, interessi e/o eventuali accessori. Il contribuente decade dal beneficio in caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute, in tal caso l’ufficio competente darà seguito alle ordinarie attività per ogni atto suindicato. Le modalità per usufruire di tale agevolazione saranno dettate dall’Agenzia delle Entrate, di concerto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

La speciale manovra ha altresì coinvolto il settore giurisdizionale, prevedendo la rottamazione delle liti fiscali allo scopo di abbattere il considerevole numero di contenziosi tributari. Tutte le controversie di competenza della giurisdizione tributaria ove è parte l’Agenzia delle Entrate in ogni stato e grado di giudizio (Cassazione inclusa) aventi ad oggetto atti impositivi, il soggetto che ha incardinato il giudizio può domandare la definizione, con il pagamento di un importo pari al valore della lite.

La norma prosegue precisando che in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, la controversia può definirsi con il pagamento di:

  • un importo pari alla metà del valore della controversia nel primo grado di giudizio
  • un importo pari ad un quinto del valore della controversia nel secondo grado di giudizio e
  • un importo pari al 15% del valore della controversia se l’oggetto della lite riguarda sanzioni non connesse a tributi.

 

Fuori dai casi di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di controversie aventi ad oggetto sanzioni non connesse a tributi, la lite potrà definirsi con il pagamento di una somma pari al 40% degli importi contestati. Se invece ci sono controversie relative a sanzioni collegate ai tributi, ai fini della definizione della lite, non è dovuto alcun importo se i tributi sono stati definiti con modalità diverse da questa definizione.

Il perfezionamento della definizione agevolata delle liti si avrà con la presentazione della domanda e conseguente pagamento dell’importo dovuto entro il 31 maggio 2019.

E’ inoltre prevista la possibilità di rateizzare il pagamento laddove l’importo da corrispondere per la definizione fosse superiore a 1.000 euro.

(articolo a cura avv. Daniela Ricchiuto)

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