Per prestazioni occasionali di tipo accessorio, si intendono quelle prestazioni lavorative definite accessorie in quanto non riconducibili a forme tipiche di contratto di lavoro, sebbene è assicurato ai prestatori di lavoro delle minime tutele previdenziali ed assicurative.
Il D. Lgs. nr. 81/2015 (art. 48, co, 1) ha elevato a 7.000 euro netti (lordo 9.333 euro) il limite economico massimo percepibile dal prestatore di lavoro con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre).
Inoltre la prestazione resa nei confronti di ciascun impresa o professionista non può comunque superare i 2.000 euro netti.
Tale limite è aumentato a 3.000 euro per i percettori di assegni di sostegno al reddito.
Il committente (impresa o professionista) è tenuto, pertanto, a verificare il superamento del doppio limite: 7.000 euro complessivi netti anno ed i 2.000 euro netti del proprio contratto.
Nel settore agricolo, i voucher si applicano alle attività occasionali (stagionali) rese da pensionati o giovani studenti con età inferiore ai 25 anni, ovvero rese nei confronti di produttori agricoli con volume d’affari inferiore ai 7.000 euro e a condizione che il collaboratore non fosse stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
In nessun caso, i voucher possono essere utilizzati nell’ambito dei contratti di appalto.
Considerato l’abuso fatto dell’uso dei voucher, il correttivo all’art-49 co. 3 D. Lgs. nr. 81/2015 prevede che “I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.”
Perciò, almeno 60 minuti prima l’inizio della prestazione, il committente deve comunicare al neo Ispettorato Nazionale del Lavoro, tramite sms o pec, i dati soggettivi/oggettivi del rapporto di lavoro occasionale.
L’omessa comunicazione implica la contestazione della sanzione amministrativa che va da 400 euro a 2.400 euro per ciascun lavoratore.
Non potendo applicare la procedura di diffida (art. 13 D. Lgs. nr. 124/2004), la violazione non può essere sanata a posteriori.
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